Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28725 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di P.T. intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla legge n. 238 del 1997, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della pretesa, condannando il Ministero della Salute al pagamento del beneficio e disattendendo, in particolare, la contestazione dei conteggi sollevata da quest’ultimo, in quanto tardiva e comunque generica.

2. Di tale decisione il Ministero della Salute domanda la cassazione, con due motivi, sostenendo che, a prescindere dalla contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la conformità dei conteggi ai criteri legali e che, comunque, la contestazione era stata disattesa in modo contraddittorio. L’intimato non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va respinto in base alla seguente motivazione redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 416 c.p.c., comma 3, non esime il giudice dalla verifica delle condizioni dell’azione, nè gli impone di affermare fatti costitutivi esplicitamente esclusi dall’esame delle prove, e ciò anche in difetto di una contestazione del convenuto, pure con riguardo alla congruità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 2002; Cass. n. 11108 del 2007).

Nella specie, però, tale principio, se pure puntualmente invocato, non giova al Ministero ricorrente, che non ha indicato, neanche in questa sede, se non in forma generica e dubitativa, quali siano, precisamente, i criteri legali che hanno determinato l’inadeguatezza dei conteggi, e in quali voci di calcolo questi ultimi risultino conseguentemente incongrui. Questa carenza, d’altra parto, esclude ogni decisività del vizio di motivazione dedotto col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 3. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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