Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28723 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di B.D., intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, in riforma della decisione di primo grado ha accolto la domanda condannando il Ministero della Salute al pagamento del beneficio.

2. Di tale decisione il Ministero domanda la cassazione, con un unico motivo, lamentando che la malattia sia stata considerata indennizzabile pur in assenza di danni funzionali e pur difettando la ascrivibilità della stessa alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981. 3. La parte intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Va anzitutto esclusa la violazione dell’art. 366-bis c.p.c., rilevata dalla parte controricorrente, considerato che il quesito appare formulato con puntualità ed è pertinente rispetto alle censure sollevate.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità recentemente definitasi nella materia in esame, la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, letto unitamente all’art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pure alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle categorie di cui alla tabella B annessa al t.u. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 (cfr. Cass., sez. un., n. 12538 del 2011, a componimento del relativo contrasto giurisprudenziale; in senso conforme, cfr. Cass. n. 17158 del 2008; in senso difforme, cfr. Cass. n. 10214 del 2007).

4. In base al richiamato principio, nella controversia in esame s’impone la cassazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto al beneficio pur essendosi esclusa, in base all’accertamento medico-legale espletato in giudizio, la ricorrenza del predetto requisito, in assenza di danni funzionali della malattia riconducibili alla predetta tabella.

5. La causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda attorea. Il consolidarsi recente della giurisprudenza induce alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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