Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28722 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda degli eredi di B.G., come indicati in epigrafe, intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, in riforma della decisione di primo grado ha accolto la domanda condannando il Ministero della Salute al pagamento del beneficio.

2. Di tale decisione il Ministero domanda la cassazione, con tre motivi, sostenendo che: a) la motivazione è contraddittoria in quanto, da una parte, esclude la necessità che la malattia, contratta con emotrasfusione, rientri nella tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 e, dall’altra, afferma che l’affezione era da ascrivere alla medesima tabella; b) l’accertamento medico-legale espletato in giudizio aveva escluso alterazioni epatiche in atto, sì che la malattia doveva essere inquadrata nella tabella B del citato D.P.R. e non era perciò indennizzabile; c) manca, ed è comunque insufficiente, la motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e contrazione della malattia.

3. Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure, in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità recentemente definitasi nella materia in esame, la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, letto unitamente all’art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pure alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle categorie di cui alla tabella B annessa al t.u. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 (cfr. Cass., sez. un., n. 12538 del 2011, a componimento del relativo contrasto giurisprudenziale; in senso conforme, cfr. Cass. n. 17158 del 2008; in senso difforme, cfr. Cass. n. 10214 del 2007).

3. In base al richiamato principio, nella controversia in esame è imprescindibile una precisa valutazione, fondata sulle pertinenti risultanze medico-legali, in ordine alla ascrivibilità della malattia, ove contratta a causa della emotrasfusione, nella predetta tabella A; ma, al riguardo, la motivazione della decisione qui impugnata si rivela contraddittoria, come puntualmente rilevato dal Ministero ricorrente, poichè, da una parte, afferma la ascrivibilità alla tabella A, ma, dall’altra, pare riferirsi ad un quadro patologico in cui sarebbero assenti sintomatologia e pregiudizio funzionale attuale, finendo per escludere, espressamente, la rilevanza della predetta ascrivibilità, nei termini precisati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. In tale profilo, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, restando assorbite le altre censure, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base all’accertamento delle condizioni previste dalla legge alla stregua dei richiamati principi di diritto. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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