Cass. pen., sez. I 31-01-2007 (10-01-2007), n. 3656 Aumento della pena in continuazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
– Che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 29/3/2006, ha applicato la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, relativamente ai plurimi delitti di bancarotta già avvinti dal vincolo della continuazione, per i quali era stato giudicato con sentenza di condanna irrevocabile 25/1/2006 (ritenuta l’aggravante della recidiva reiterata, ex art. 99 c.p., comma 4 equivalente alle attenuanti generiche), e il delitto di insolvenza fraudolenta di cui alla condanna irrevocabile 11/4/1994, rideterminando la pena complessiva in anni 3 e mesi 9 di reclusione (con un aumento di pena di mesi 3 per quest’ultimo reato a fronte della pena di mesi 7 inflitta in sede di cognizione);
– che, fermo restando il motivato apprezzamento positivo circa la configurabilità della continuazione, il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione censurando l’entità del trattamento sanzionatorio, fissato a suo avviso in violazione delle disposizioni dell’art. 671 c.p.p., comma 2 bis e art. 81 c.p., comma 4, novellate dalla L. n. 251 del 2005, art. 5, in vigore dall’8/12/2005;
– che le menzionate disposizioni normative, oggetto della modifica legislativa di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 5, per le quali, in caso di recidiva reiterata "applicata" ex art. 99 c.p., comma 4, l’aumento della quantità di pena per il reato meno grave non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, fermi peraltro i limiti massimi di pena derivanti dal concorso materiale dei reati, sono effettivamente applicabili nel caso di specie, poichè la sentenza di condanna per le plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta (con la quale le attenuanti generiche, nel giudizio di bilanciamento, sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata: quest’ultima perciò "applicata" secondo l’ormai costante giurisprudenza di legittimità) è divenuta definitiva il 25/1/2006;
– che, nel caso in esame, poichè l’aumento di un terzo della pena base stabilita per il reato più grave (1 anno) avrebbe superato la pena autonomamente fissata dal giudice della cognizione per il reato meno grave (mesi 7), la pena complessiva per il reato continuato non poteva essere comunque inferiore al cumulo materiale delle pene fissate con le rispettive sentenze di condanna per le plurime bancarotte, da un lato, e l’insolvenza fraudolenta, dall’altro, sì che risulta illegale il criterio con il quale il giudice dell’esecuzione ha determinato l’aumento di pena per il reato meno grave in soli mesi 3 di reclusione;
– che risulta perciò fondato il ricorso del P.M., mentre vanno disattese le pur diffuse, ma incoerenti con il dettato normativo, osservazioni critiche svolte dal difensore dell’interessato nella memoria ritualmente depositata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento di pena per il reato giudicato con sentenza 4/2/1994 – 11/4/1994 del Pretore di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, che determina in mesi sette.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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