Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

A) – L’11 gennaio 2007 il Comune di Gallipoli aveva revocato alla Eurospin s.r.l. ed alla P. commerciale s.r.l., ai sensi della dell’art. 11, comma 4, lett. b), legge reg. Puglia n. 11/2003, l’autorizzazione commerciale n. 786/1987, sulla base dei seguenti presupposti:

o in data 22.6.1987 il Comune aveva concesso l’autorizzazione amministrativa n. 786/1987 per l’esercizio di attività commerciale in Gallipoli, Corso Italia, alla Gradi s.r.l. di Galatina;

o quest’ultima, successivamente incorporata nella Cedis s.r.l., in data 17.9.1997, aveva concesso in affitto a L. C. s.r.l. il ramo di azienda relativo al locale sito in Gallipoli, corso Italia;

o in data 1.9.1998 il Comune di Gallipoli aveva rilasciato a L. C. s.r.l. l’autorizzazione n. 343/1998 per l’esercizio di attività commerciale nel suddetto esercizio di corso Italia;

o da quest’ultimo locale la Cedis s.r.l. (e, quindi, anche L. C. s.r.l.) era stata sfrattata il 21.2.2003;

o il 10.8.2004 la Cedis s.r.l., in amministrazione straordinaria, aveva ceduto il ramo d’azienda relativo all’esercizio di corso Italia a La P. commerciale s.r.l. che, il 17.9.2004, aveva dato notizia al Comune di Gallipoli dell’inizio dell’attività in sub ingresso;

o contemporaneamente, il medesimo 10.8.2004, La P. commerciale s.r.l. aveva concesso in affitto lo stesso ramo d’azienda relativo all’esercizio di corso Italia alla Eurospin Puglia s.r.l., che, il successivo 24.9.2004, aveva informato il Comune di Gallipoli circa l’inizio dell’attività commerciale in virtù di contratto di affitto di azienda, precisando tuttavia, in pari data, di non avere la disponibilità dei locali, in quanto locati alla D. s.r.l. con contratto scadente il 31.12.2004;

o il Comune di Gallipoli, tuttavia, aveva accertato che detto contratto di locazione aveva avuto decorrenza dal 1° marzo 2003 (quindi, da una data successiva allo sfratto della C. s.r.l. e della Cedis s.r.l.) e durata di ben sei anni e, inoltre, che la locataria D. s.r.l. aveva, per i locali di corso Italia, un’autonoma autorizzazione commerciale n. 6 del 7.6.2005;

o pertanto, il 4.1.2005, il Comune rammentava alla Eurospin s.r.l. che la sospensione dell’attività non avrebbe potuto durare oltre un anno, pena la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27, comma 4, lett. b), legge reg. Puglia n. 11/2003.

B) – L’originaria ricorrente, La P. commerciale s.r.l., aveva chiesto al T.a.r. di Lecce l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di:

o tutti gli atti allo stato non conosciuti, di cancellazione, cessazione o revoca della licenza commerciale ex Cedis s.r.l.;

o tutti gli atti, allo stato non conosciuti, con i quali l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale nei locali in questione era stata concessa a L. C. s.r.l., Pimo s.a.s. o D. s.r.l.;

o in particolare, l’autorizzazione n. 6 del 7 giugno 2005, concessa alla P. s.a.s., ed il successivo provvedimento di subingresso, in favore della D. s.r.l., del 7 luglio 2005;

o nonché, comunque, ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto;

deducendo la contraddittorietà tra atto amministrativo e sentenza civile del Tribunale di Lecce, sezione di Galatina, nonché l’omessa istruttoria e la mancata comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati in gioco, oltre all’eccesso di potere, essendo La P. dal 10 agosto 2004 legittima proprietaria della licenza, dei beni e delle attrezzature pertinenti ai discussi locali ed i C. meri detentori senza titolo (Paolo, amministratore unico della D. e socio accomandatario della P. – incomprensibilmente venuta in possesso della discussa licenza nel giugno/luglio 2005 – nonché figlio di Giovanni, amministratore unico de L. C.), del che il Comune di Gallipoli era a perfetta conoscenza, per cui non avrebbe potuto ignorare il procedimento giudiziario dipanatosi dalla citata autorizzazione e culminato nella sentenza civile recante obbligo de L. C. di restituire l’azienda e le connesse licenze alla Cedis e, per essa, alla subentrata P. (impegnatasi pure al mantenimento dei livelli occupazionali), inspiegabilmente P. C. avendo prodotto una licenza comunale 7 luglio 2005 ed un contratto di locazione datato 23 febbraio 2006 ma stipulato il 23 febbraio 2003, peraltro, senza impugnare detto provvedimento di revoca, adottato successivamente alla proposizione del gravame introduttivo.

Donde l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso introduttivo, ritenuta dai primi giudici.

C) – Detta sentenza veniva poi impugnata da La P. soccombente in prima istanza, che deduceva l’inopponibilità ad essa della disposta revoca dell’autorizzazione commerciale in questione, notificatale in Corato (al tempo non più sua sede legale) ed a mani di certa Esposito (al tempo non più sua rappresentante legale e, quindi, non abilitata a ricevere sua posta); donde l’omesso decorso del termine d’impugnazione, fermo restando che, all’atto della spedizione a sentenza, detta revoca non sarebbe stata ancora caratterizzata dall’inoppugnabilità, in rapporto alla sua data di adozione o di produzione in giudizio ed a vicende giuridiche comunque anteriori ai fatti determinanti la decadenza secondo il Comune di Gallipoli, donde il perdurante interesse all’accoglimento del ricorso, con integrale ripristino della situazione dell’attuale appellante.

La P. e la D. si costituivano in giudizio con rispettivi controricorsi e resistevano all’appello, dopo di che, all’esito della pubblica udienza di discussione, la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è infondato e va respinto, essendo palese l’improcedibilità rilevata dai primi giudici per la mancata impugnazione del cit. provvedimento di revoca, adottato successivamente alla proposizione del ricorso e, pertanto, da gravarsi eventualmente con appositi motivi aggiunti, non potendosi ritenerlo incluso nella generica impugnazione (in via principale) di atti di revoca o decadenza già adottati.

Donde l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso introduttivo, ritenuta dai primi giudici, essendo risultato non gravato (e forse non più gravabile) il provvedimento direttamente lesivo del proprio interesse sostanziale a svolgere attività commerciale nel discusso locale.

II) – Al riguardo, a nulla rileva la circostanza che dal frontespizio del ricorso di prime cure sarebbe stato possibile desumere un intervenuto mutamento di sede dell’impresa ed altrettanto deve dirsi per la persona (certa Esposito) che non sarebbe più stata sua legale rappresentante, per cui (secondo quanto evincibile dalla busta di spedizione dell’atto) la comunicazione del provvedimento sarebbe avvenuta in un luogo estraneo alle sedi della società ed a mani di persona non legittimata a riceverla: va osservato in contrario che, non essendo stata provata l’iscrizione nel registro delle imprese dei mutamenti della sede e del legale rappresentante alla data della comunicazione, questi erano inopponibili ai terzi.

III) – Analogamente, tenuto conto della data di emissione di detto provvedimento di revoca o di quella della sua produzione in giudizio, il medesimo – all’atto dell’introitare la causa per la decisione – forse non era divenuto ancora inoppugnabile, ma di certo non era stato comunque impugnato, per cui i primi giudici, allo stato, non avrebbero potuto pronunciarsi altrimenti.?

Conclusivamente, l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello n. 316/2008 e condanna l’appellante P. C. I. s.p.a. a rifondere alle due appellate, P. s.a.s. e D. s.r.l., le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, di cui euro trecento/00 per esborsi (in ragione di metà per ciascuna), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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