Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – La P. commerciale s.p.a. (già s.r.l.) aveva acquistato, in data 10.8.2004, dalla C. s.r.l., in amministrazione straordinaria, una serie di rami di azienda, fra cui un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sito in Taurisano (LE), via Machiavelli, nei locali di proprietà di C. M. D. (con contratto di locazione registrato a Maglie il 29 aprile 1988), ramo di azienda già concesso in affitto alla Roppoca Ivano & C. s.n.c. (divenuta poi la R. G. s.n.c.), con contratto registrato a Maglie in data 22 gennaio 1991.

Con sentenza n. 37 del 17.2.2006, il Tribunale civile di Lecce, sezione staccata di Casarano, aveva condannato la R. G. s.n.c. al rilascio, in favore de La P. commerciale s.r.l. (intervenuta ad adiuvandum nei confronti della C. s.r.l.), dell’azienda ceduta in affitto, accogliendo la domanda ex art. 50, d.lgs. n. 270/1999.

In sede di opposizione al precetto per il rilascio dell’azienda, l’originaria ricorrente aveva accertato che i locali, sede dell’attività commerciale oggetto dell’azienda ceduta, erano stati locati dalla proprietaria in favore della R. G. s.n.c..

La ricorrente veniva a conoscenza pure del fatto che il Comune resistente aveva rilasciato, in favore della R. G. s.n.c., una nuova autorizzazione amministrativa per quei medesimi locali, n. 19884 del 5.10.2005, impugnata con richiesta di annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di:

o tutti gli atti, allo stato non conosciuti, di cancellazione, cessazione o revoca della licenza commerciale ex C. s.r.l.;

o tutti gli atti, allo stato non conosciuti, con cui l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale nei locali de quibus era stata concessa alla R. G. & C, s.n.c. e, in particolare, dell’autorizzazione n. 19884 del 5 ottobre 2006;

o nonché, comunque, di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto) dinanzi al T.a.r. di Lecce per contraddittorietà del provvedimento amministrativo rispetto ad un provvedimento giudiziale; eccesso di potere per omessa istruttoria e mancata comparazione degli interessi in gioco, nonché eccesso di potere sotto altro profilo.

B) – Il ricorso risultava inammissibile ed infondato, per cui il Tribunale territoriale lo respingeva, con sentenza poi impugnata da La P. per le doglianze già dedotte in prime cure, essendosi tutte le circostanze prese in esame dai primi giudici verificate dopo l’azione proposta, in sede giudiziaria civile, dall’appellante per il rilascio dell’azienda nel gennaio 2004, mentre il Comune di Taurisano avrebbe rilasciato una nuova licenza nell’ottobre 2005, senza dimenticare l’omessa istruttoria e la mancata comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati in gioco, oltre all’eccesso di potere per essersi impedito all’attuale appellante di tener fede all’impegno assunto circa il mantenimento dei pregressi livelli occupazionali.

Si costituiva in giudizio l’appellata R., che osservava come La P. non fosse titolare di alcuna licenza commerciale in agro di Taurisano, ferma restando la poco limpida amministrazione straordinaria della C., da ritenersi responsabile pure per eventuali danni lamentati dall’appellante che, in ogni caso, non disponeva più legalmente dei locali in cui svolgere l’attività autorizzata né aveva comunicato all’ente locale l’intervenuta sospensione della sua attività di vendita, donde l’inesistente interferenza tra l’autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune di Taurisano e l’intervento del Tribunale civile di Lecce, sezione di Corasano, come pure il non ravvisabile rischio di concorrenza da parte della R. (titolare di una nuova e distinta licenza comunale 5 ottobre 2005 n. 19884), in relazione ad un’attività non svolta da La P. (che non avrebbe potuto garantire, dunque, alcun precedente livello occupazionale), non disponendo essa dei locali necessari.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le argomentazioni prospettate dai primi giudici nell’impugnata sentenza e qui riassunte come in prosieguo, sul presupposto che l’impresa appellante P. non disponeva di alcuna autorizzazione commerciale utilizzabile nell’agro di Taurisano, non disponeva più legalmente dei locali in cui svolgere l’attività a suo tempo autorizzata e non aveva in alcun modo comunicato di aver sospeso la propria attività di vendita (circostanze del tutto indifferenti rispetto alla questione della validità del contratto di compravendita del ramo di azienda: donde l’insussistente interferenza con le prerogative spettanti all’autorità giudiziaria civile).

Di fatto, in sede di esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Lecce, i locali erano rimasti nella legittima disponibilità della R. G. s.n.c., in virtù del verificarsi della condizione sospensiva del contratto di locazione stipulato in proprio.

Pertanto, al momento della citata sentenza n. 37 del 17.2.2006 (opposta dalla R. s.n.c. il 22.11.2006), nell’azienda da restituire alla C. s.r.l. non vi era inclusa più la posizione contrattuale di locataria dei locali in esame, posizione estintasi in capo alla C., risultando il nuovo contratto di locazione (stipulato tra la proprietaria e la R. s.n.c.) del tutto estraneo ed autonomo rispetto al compendio aziendale, di cui non avrebbe potuto seguire le vicende.

La R. s.n.c., non avendo più titolo per disporre dei locali come affittuaria dell’azienda C., in data 15.9.2005 aveva riconsegnato al Comune di Taurisano la precedente licenza commerciale intestatale ed aveva, quindi, sollecitato il rilascio, per quei medesimi locali, di una propria autorizzazione, prodotta il 17.9.2004 (all’indomani del contratto di locazione, autonomamente stipulato).

Le operazioni svolte dalla R. erano state preordinate a mantenere la disponibilità dei locali persi dalla C. e ad ottenere per essi una nuova autorizzazione, fermo restando che il mancato esercizio di attività escludeva ogni lesione del principio di libera concorrenza eventualmente ipotizzabile da altra consimile azienda.

II) – L’originaria ricorrente, tuttavia, non poteva censurare tale comportamento, non incidente sulla legittimità degli atti successivamente impugnati, né poteva riottenere la discussa licenza commerciale (depositata presso il Comune), comunque non utile a permetterle di assicurare i pregressi livelli occupazionali, in assenza di locali in cui svolgere la sua attività.

A tal proposito, l’interessata lamentava che la R. s.n.c. avrebbe dovuto restituire l’autorizzazione amministrativa alla C. e, quindi, a La P. e non al Comune: donde un’ipotizzabile responsabilità risarcitoria della R., ove, nella congrua sede, si fosse accertato un danno ricollegabile a tale comportamento.

Ma in sede impugnatoria si doveva valutare esclusivamente se quest’ultimo avesse inciso sulla legittimità del successivo rilascio dell’autorizzazione, in quei medesimi locali, alla R. che, se anche non avesse potuto disporre autonomamente del rapporto autorizzatorio della C., in ogni caso, disponeva sicuramente di un proprio rapporto di locazione.

Il Comune di Taurisano, inoltre, al momento del rilascio della nuova autorizzazione, n. 19884 del 5.10.2005, si era trovato di fronte ad una situazione per cui:

– l’affitto del ramo di azienda dalla C. alla R. era comunque venuto meno (essendo già scaduto il 31.12.2004);

– i locali dove era stata precedentemente esercitata l’attività commerciale, oggetto di tale ramo di azienda, erano ora nell’esclusiva disponibilità della R., in proprio.

Del tutto legittimamente, e senza alcuna lesione antigiuridica per l’interessata (e la Eurospin, nel frattempo cessionaria del ramo di azienda dalla P.), detto Comune aveva quindi rilasciato una nuova autorizzazione per quei locali.

Donde l’insussistente interesse della ricorrente all’annullamento di tale autorizzazione, non potendo disporre di quei locali.

Né vi era la prova che la ricorrente avesse la disponibilità di altri locali ove esercitare la medesima attività commerciale, con possibile trasferimento in essi dell’autorizzazione commerciale, in tempi utili per evitarne la decadenza, trasferimento poi impedito dal rilascio dell’autorizzazione alla controinteressata.

III) – Riassumendo: la R. svolgeva la propria attività aziendale grazie ad una licenza legalmente valida; la P. non disponeva di alcun esercizio potenzialmente concorrente con detta attività; l’autorizzazione impugnata in prime cure si presentava con caratteristiche di completa autonomia e con esclusione di ogni ipotizzabile subentro.

Tali elementi, in ogni caso, non rilevavano solo sul piano dell’interesse al ricorso, ma anche su quello della fondatezza del medesimo: il Comune di Taurisano non avrebbe potuto non rilasciare l’autorizzazione oggi impugnata, non avendo l’originaria ricorrente vantato interessi concorrenti ed incompatibili con essa, impregiudicate le sue eventuali possibilità di tutela civilistica, sia in sede di manutenzione del contratto di compravendita del ramo di azienda che in quella risarcitoria, con possibile rilievo della circostanza che la disponibilità dei locali commerciali, da parte della C., avrebbe inciso in misura essenziale sulla base negoziale dell’acquirente.

Conclusivamente, l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello n. 317/2008 e condanna l’impresa appellante P. a rifondere all’impresa R. appellata le spese del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro tremila/00, di cui euro trecento/00 per esborsi, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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