Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5056 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – Rilevato l’abuso di cui in atti ed ingiuntagli la demolizione del medesimo, P. M. S. ne chiedeva la sanatoria (ex art. 13, legge n. 47/1985), poi negatagli con il provvedimento 7 agosto 1998 n. 352, con cui il dirigente del servizio edilizia del Comune di Rimini aveva respinto la sua richiesta 21 maggio 1998 per una tettoia sorretta da una struttura metallica, abusivamente edificata su di un suolo di sua proprietà (antistante l’aeroporto di Rimini), per il ricovero di alcuni automezzi.

Donde il suo ricorso al T.a.r. di Bologna, proposto per violazione dell’art. 4, u.c., legge n. 10/1977, dell’art. 2.06, n.t.a., p.r.g., e dell’art. 3, legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere.

B) – Il Comune di Rimini si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che i primi giudici respingevano per la riscontrata assenza della doppia conformità con gli strumenti urbanistici adottati (e tutelati con apposite misure di salvaguardia) ed approvati, sia al tempo del commesso abuso sia a quello della proposta istanza, con sentenza poi impugnata dallo S. per violazione di legge e della pertinente previsione urbanistica, erronei presupposti e travisamento circa l’applicabilità della conformità riscontrabile al momento della denegata sanatoria (giurisprudenziale anziché normativa), violazione dell’art. 13, legge n. 47/1985, e della legge n. 1902/1952, in combinato- disposto dell’art. 17 Cost., e dell’ art. 55 legge reg. EmiliaRomagna n. 47/1978 (attinente alla salvaguardia quinquennale: cfr. Corte cost., sent. n. 83/1982), errata applicazione della previsione urbanistica e travisamento, per l’esaurita triennale applicabilità delle misure di salvaguardia relative al p.r.g. di Rimini, adottato nel novembre 1994, in rapporto all’art. 4, u.c., legge n. 10/1977.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le argomentazioni esposte dal Tribunale amministrativo territoriale, poiché, per l’art. 13, legge n. 47/1985, il permesso a sanatoria postula imprescindibilmente una sostanziale conformità dell’opera abusiva alla vigente disciplina urbanistica, sia al momento della perpetrazione di detto abuso che al tempo della presentazione della pertinente istanza di sanatoria, nella prospettiva di una più solida salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela delle esigenze urbanistiche (di cui al p.r.g. approvato in termini ben diversi da quello adottato): il che non può ipotizzarsi in rapporto ad un abuso realizzato in zona antistante l’aeroporto di Rimini e destinata a speciali progetti d’intervento, non essendo più operativa la possibilità di sanatoria giurisprudenziale risalente alla c.d. legge "Bucalossi" n. 10/1977.

II) – Né potrebbe prospettarsi una sopravvenuta scadenza delle vigenti misure di salvaguardia ( legge n. 1902/1952, articolo unico), destinate a durare cinque o tre anni dall’adozione del p.r.g. adottato ed inviato per l’approvazione, rispettivamente, entro un anno o successivamente: ex art. 117, Cost., le regioni possono fissare una durata diversa, come ha fatto l’EmiliaRomagna con legge n. 47/1978, il cui art. 55 ha stabilito un periodo unico di cinque anni, con salvezza dell’operatività di norme statali eventualmente più restrittive, nella prospettiva di una più rigorosa protezione della vigente normativa urbanistica (cfr. Corte cost., sent. n. 83/1982).

III) – Al che deve, infine, aggiungersi come l’insufficiente documentazione, riscontrata dall’amministrazione comunale circa la consistenza dei fabbricati insistenti sull’area in questione, avesse impedito ogni ipotizzabile accertamento di conformità con quanto prescritto dall’art. 4, ultimo comma, legge n. 10/1977, cit..

Conclusivamente, l’appello va respinto. Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello n. 11080/1999 e condanna l’appellante P. M. S. a rifondere al Comune di Rimini appellato le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro tremila/00 (di cui euro trecento/00 per esborsi), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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