Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5055

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – E. T. impugnava (pure in sostituzione del Comune, esercitando l’azione popolare ex art. 7, legge n. 142/1992) l’autorizzazione edilizia 11 ottobre 1989 n. 15334, rilasciata dal competente assessore all’edilizia privata, per lavori di manutenzione straordinaria per consolidamento ed impermeabilizzazione di una tettoia sita in via Pia n. 113, Sassuolo (MO); la concessione edilizia 13 febbraio 1990 n. 19 per tamponamento perimetrale di tale tettoia, con mutamento di destinazione da tettoia a fabbricato ad uso promiscuo; la concessione edilizia 11 luglio 1990 n. 134 per variante in corso d’opera, con inserimento di solaio e nuova copertura; infine, ogni atto connesso (inclusi referti u.t.e. e pareri della commissione edilizia e dell’U.s.l.), per violazione degli artt. 5 e 28, n.t.a., v.g., p.r.g. di Sassuolo, in assenza di apposito piano particolareggiato essendo ivi consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione; eccesso di potere per travisamento, trattandosi di opposizione intesa ad ostacolare ogni privato piano particolareggiato, tenuto a rispettare la zona per attrezzature distributive e quella per i servizi dell’autotrasporto; vizio di motivazione circa le ragioni di pubblico interesse che avrebbero indotto il Comune di Sassuolo a violare la variante al p.r.g.; vizio procedimentale, ove gli sconosciuti pareri di cui sopra fossero risultati negativi.

B) – Il Comune intimato e la ditta I. controinteressata si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, poi accolto dai primi giudici (dopo aver disatteso varie eccezioni preliminari d’irricevibilità per tardività, in alcun modo provata, e d’inammissibilità per omessa impugnativa di atti sopraggiunti, ma destinati a seguire le sorti di quelli gravati), con sentenza prontamente impugnata dal Comune soccombente per violazione dell’art. 21, legge n. 1034/1971, così reiterandosi l’eccezione di tardività; violazione dei principi in tema d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, data la mancata impugnazione degli atti sopraggiunti; violazione dell’art. 31, legge n. 457/1978, dell’art. 70, regolamento edilizio comunale, e degli artt. 5, 13 e 28, n.t.a., v.g., p.r.g., non essendosi impugnata dal T. la concessione in sanatoria n. 11 rilasciata il 14 gennaio 1989 alla società S.i.s.a., dante causa della mesticheria I., e non recante mutamento di superficie coperta in superficie utile né realizzazione di un ulteriore piano né ampliamento dei volumi (pur diversamente dislocati all’interno del manufatto, come volumi tecnici, ad esempio, per servizi igienici).

C) – L’appellato T. E. (erede di T. E.) si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, mentre il Comune di Sassuolo depositava una propria memoria illustrativa ed una domanda di rinvio per possibili trattative, cui si aggiungeva un’analoga istanza (congiunta ed alternativa a quella di un’ipotizzabile cancellazione dal ruolo) della difesa di E. T., anche per un’auspicata trattazione congiunta con i due appelli r.g.n. 6917/2003 ed r.g.n. 8243/2003, relativi alla sentenza n. 748/2003 del T.a.r. di Bologna, concernente la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, per gli stessi manufatti oggetto della sentenza n. 272/1999 dello stesso T.a.r. di Bologna, gravata con il presente appello, con l’ulteriore presenza di una domanda di condono di A. I., accolta dal Comune di Sassuolo ed impugnata dal T. dinanzi al medesimo T.a.r. di Bologna (r.g.n. 100/2006), con possibile prospettabilità di una complessiva improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in tutti i citati gravami.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le argomentazioni esposte dal Tribunale amministrativo territoriale nell’impugnata sentenza, ad iniziare dalla disattesa censura d’irricevibilità del ricorso di prima istanza per asserita tardività, peraltro mai provata oltre ogni ragionevole dubbio, al di là dell’affermazione per cui la piena conoscenza della lamentata abusività dei lavori in questione non avrebbe potuto che derivare dalla materiale constatazione del loro realizzarsi travalicando i limiti della manutenzione ordinaria, in base ad un’osservazione il cui esito, peraltro, non avrebbe potuto implicare, se non per un esperto del settore, quella sicura consapevolezza idonea a far decorrere il discusso termine decadenziale che, nei casi dubbi, non può presumersi spirato, in assenza di una prova certa in tal senso.

II) – Quanto, poi, alla doglianza pertinente all’asserita mancata impugnazione della concessione 23 dicembre 1992 n. 12, rilasciata dal Comune di Sassuolo in variante rispetto alla pregressa licenza n. 19/1990, è appena il caso di osservare come si sia trattato dell’evolversi di una medesima serie procedimentale, i cui atti non possono che risultare collegati fra di loro, in modo tale che la caducazione del primo non avrebbe potuto che travolgere anche quelli successivi, su di esso fondati secondo un criterio di concatenazione: il che esclude ogni prospettabile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, sempre in rapporto al gravame introduttivo.

III) – Al riguardo, non rileva il concetto di variante essenziale, fermo restando che tale non può definirsi quella che si riferisca ad una concessione edilizia implicante l’inserimento di un mero solaio di separazione tra il magazzino e la sua copertura e/o la sostituzione di una struttura in acciaio con altra in cementolaterizi al posto del solo tamponamento perimetrale della discussa tettoia, comunque, in tal modo divenuta idonea ad integrare quell’alterata superficie che condivisibilmente ha indotto i primi giudici ad accogliere il ricorso originario, risultandone evidente il consolidato ed aggravato asservimento alla citata tettoia, rispetto alla situazione originaria.

Conclusivamente, l’appello va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello n. 11221/1999 e condanna l’appellante Comune di Sassuolo a rifondere a T. E., erede di T. E., appellato, le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro tremila/00 (di cui trecento/00 per esborsi), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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