Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 01-08-2011, n. 30361 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15.02.2010 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado ad A.C. quale colpevole del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), per avere realizzato la muratura perimetrale e l’armatura delle travi e dei solai di copertura di un manufatto edilizio esteso circa 630 mq senza permesso di costruire accertamento del 29.12.1999.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per oblazione;

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato che il secondo motivo è fondato perchè il reato, commesso fino al 29.12.1999, è prescritto essendo il termine massimo di anni quattro mesi sei, aumentato di anni 3 mesi 11 giorni 6 per sospensioni del dibattimento ai sensi della normativa sul condono edilizio e per un rinvio richiesta dal difensore, decorso il 4.06.2008 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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