Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28709

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Taranto condannava G.A. al pagamento, in favore di P.F. (pacificamente dipendente della prima dal 2 maggio 1998 al 25 maggio 1999), della complessiva somma di Euro 14.787,90, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie e t.f.r.

Riteneva il Tribunale confermati dalle dichiarazioni testimoniali sia gli orari di lavoro ordinario indicati, sia gli importi effettivamente percepiti come inferiori a quelli risultanti dalle buste paga, sia la mancata fruizione delle ferie.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 3 giugno 2009, accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla G. e la condannava, per i titoli di cui sopra, al pagamento della minor somma di Euro 12.662,60. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G., affidato a tre motivi. Resiste la P. con controricorso.

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".

Lamenta la ricorrente, circa l’effettiva retribuzione percepita dalla P., l’inattendibilità della teste M., risultando più convincente la deposizione del Sig. B..

Lamenta inoltre che la teste M. aveva in corso analogo procedimento nei confronti di essa ricorrente, e che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare tale circostanza anche per aver trattato pressochè simultaneamente le due cause, pur senza disporne la riunione.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’applicazione, da parte di entrambi i giudici del merito, del c.c.n.l. del settore commercio, senza alcuna prova – ad eccezione di quella, sul punto inattendibile, di B. – che esso fosse stato recepito nel rapporto di lavoro de quo, e non risultando essa G. iscritta ad alcuna organizzazione sindacale.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur non essendo stato depositato l’indicato c.c.n.l. non poteva verificare, in assenza di c.t.u. contabile, la fondatezza delle richieste economiche della P..

4.- I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano inammissibili per una duplice ragione.

In primo luogo per difettare del tutto i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. per i ricorsi avverso le sentenze depositate tra il 2 marzo 2006 al 3 luglio 2009.

Ciò vale anche per la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che in tal caso richiede la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1ottobre 2007 n. 20603).

In secondo luogo per richiedere al giudice di legittimità un inammissibile riesame delle circostanze di causa (ex plurimis, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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