Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28704 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 31 maggio 2006 la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame proposto da C.G. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede – emessa in contraddittorio con l’INPS, anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e la UNIRISCOSSIONI S.p.A. – che ne aveva respinto l’opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 2313,63 a titolo di contributi IVS presso la gestione commercianti e somme aggiuntive per gli anni 2001/2002.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS resiste con controricorso.

L’intimata UNIRISCOSSIONI S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Nelle more, in data 14.12.2010, il ricorrente ha depositato atto – notificato – di rinuncia al ricorso.

Motivi della decisione

L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del C. comporta estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero fra le parti, atteso che l’INPS ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa per intero fra le parti le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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