Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5038 Ferie e riposo settimanale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con la quale quel giudice ha rigettato un ricorso ivi proposto dal soggetto appellante per il riconoscimento di somme dovute al medesimo.

L’appellante, primario cardiologo presso l’Ospedale di Terni, ha richiesto, al momento del collocamento a riposo, il pagamento delle ferie non godute e delle ore di straordinario effettuate, dovute all’incessante e non interrompibile attività del reparto e di cui il servizio del personale era comunque a conoscenza.

Questi il motivo dell’appello:

Erronea applicazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 4 del d.P.R. n. 395 del 1988, nonché dell’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica (pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 1996); in quanto il mancato godimento delle ferie da parte dell’appellante è derivato da insopprimibili esigenze di servizio.

Si costituiscono in giudizio l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, la Gestione Stralcio della ex U.s. l. n. 12 e la A.s. l. n. 4, le quali si oppongono all’appello e ne domandano la reiezione.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Preliminarmente, va rilevato che i motivi di appello si dirigono soltanto nei confronti di quella parte della sentenza che nega il riconoscimento del pagamento delle giornate di ferie non godute, mentre non ripropone alcuna censura nei confronti di quella parte della sentenza di primo grado che ha rigettato l’altra richiesta, formulata con il ricorso davanti a quel giudice, del pagamento delle ore straordinarie (eccedentarie) effettuate; pertanto tale parte della sentenza deve ritenersi passata in giudicato e il Collegio deve limitarsi all’esame soltanto delle censure proposte avverso la sentenza appellata in materia di mancato pagamento delle ferie non godute.

Al riguardo, come prima accennato, l’appello non è fondato, in quanto il fatto che vi fossero gravi ed insopprimibili esigenze di servizio è solo il presupposto per il mancato godimento delle ferie; in quanto, in presenza appunto di tale presupposto, l’Amministrazione deve richiedere al soggetto di rinviare il godimento delle ferie ed eventualmente di non usufruirne, proprio per garantire quella necessaria presenza che si ritiene indispensabile.

Ma di un tale provvedimento non vi è traccia; anzi, al contrario vi sono invece richieste dell’Amministrazione dirette all’appellante di usufruire delle ferie non godute, per cui viene meno, in questo caso, ogni possibilità di considerare fondata la domanda dell’appellante.

Il fatto che egli dichiari di non aver potuto usufruire delle ferie, senza che di ciò vi sia un qualche atto formale da parte dell’Amministrazione è vicenda puramente irrilevante, che si iscrive in quelle valutazioni personali che non trovano riscontro nella ufficializzazione necessaria da parte dell’Amministrazione, che è l’unica a poter stabilire se ricorrono o meno le condizioni per il mancato godimento delle ferie.

L’appello va, pertanto, rigettato.

La natura della controversia consente, comunque, di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *