Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5036 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – L’originario ricorrente M. G. si era candidato alle elezioni del Consiglio del Municipio di Roma III con la lista "Moderati per Veltroni", nella quale avrebbe dovuto occupare il 15° posto.

Peraltro, pur avendo basato la campagna elettorale sulla necessaria inscindibilità del suo nome dalla predetta lista, nella giornata di domenica 28 maggio 2006, primo dei due giorni di svolgimento delle operazioni di votazione, l’interessato era stato informato del fatto che, nei manifesti affissi in tutte le sezioni del III Municipio, il suo nome non risultava inserito nella lista "Moderati per Veltroni", ma figurava all’ultimo posto della lista "Verdi per Veltroni".

Verificata di persona tale omissione, l’interessato aveva denunciato l’errore alla Commissione elettorale circondariale di Roma, la quale, alle ore 20,30 di domenica 28 maggio 2006, aveva preso atto della situazione, disponendo l’inserimento del G. nella posizione originariamente decisa dalla lista per la quale si era candidato, vale a dire al 15° posto della lista "Moderati per Veltroni", tra il candidato M. A. G. ed il candidato C. G. M..

Quindi, nella mattinata del successivo lunedì 29 maggio 2006 (secondo ed ultimo giorno di votazione) era stato apposto sui manifesti elettorali – a detta dell’originario ricorrente, solo in alcune delle sezioni nell’ambito delle quali si effettuavano le operazioni di voto relative al Municipio di Roma III – uno sticker correttivo dell’errore commesso.

In sede di spoglio delle schede di voto era così emerso che il candidato M. G. aveva riportato n. 65 (recte: 60) preferenze, essendosi ritenuti validi tutti i voti a lui attribuiti con indicazione della lista "Moderati per Veltroni", mentre erano stati considerati nulli tutti i voti espressi in suo favore con indicazione della lista "Verdi per Veltroni".

Poiché, dunque, l’interessato non aveva conseguito un sufficiente numero di voti di preferenza per essere eletto al Consiglio del III Municipio, l’unico seggio assegnato alla lista "Moderati per Veltroni" era stato attribuito alla candidata della medesima lista L. C., che aveva riportato n. 105 (recte: 107) voti.

Pertanto, avverso gli atti di cui sopra (provvedimento di proclamazione degli eletti del Municipio Roma III, emanato in data 13 giugno 2006, con cui erano stati conferiti i 25 seggi del Consiglio; nonché ogni ulteriore atto, anteriore e conseguente (manifesti elettorali affissi in tutte le Sezioni del III Municipio) ad esso comunque connesso e, in particolare: a) tale provvedimento, nella parte indicante, come candidato al quale era stato assegnato il seggio attribuito alla lista "Moderati per Veltroni", L. C.; b) tutte le operazioni elettorali svoltesi per l’elezione di tale Consiglio), il G. proponeva ricorso al T.a.r. Lazio per violazione degli artt. 3 e 97, Cost. (buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa); dei princìpi generali in materia di svolgimento delle operazioni elettorali, previsti dalla normativa vigente e, specificamente, dagli artt. 27 e 37, t.u. n. 570/1960; del principio di massima salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale; per eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; sviamento di potere.

La vigente normativa avrebbe imposto l’affissione dei manifesti elettorali, contenenti la corretta indicazione delle liste e dei relativi candidati, in tutte le sezioni destinate al voto, per cui il doppio errore compiuto nella specie avrebbe prodotto effetti irreversibili sulla manifestazione della volontà del corpo elettorale, stante l’assoluta inefficacia, in termini pratici, del tentativo (effettuato tardivamente) di rimediare all’inconveniente con l’applicazione dello sticker correttivo.

Donde due distinti ordini d’illegittimità:

1) l’illegittima declaratoria di nullità di tutti i voti colleganti il nome G. con la lista "Verdi per Veltroni";

2) l’illegittimità di tutta la procedura elettorale.

Il primo profilo d’illegittimità sarebbe risultato assorbente rispetto al secondo, in quanto il suo accoglimento – con l’attribuzione all’interessato di tutti i voti espressi in suo favore, pur con l’indicazione della lista "Verdi per Veltroni" – avrebbe permesso di salvare tutte le altre operazioni di voto svolte nella sezione, mediante l’esercizio del potere di correzione attribuito dall’art. 84, t.u. n. 570/1960, agli organi investiti del contenzioso elettorale, e si sarebbe rivelato pienamente satisfattivo dell’interesse dell’originario ricorrente, nel caso in cui il computo delle schede dichiarate nulle e riportanti il suo nome per la lista "Verdi per Veltroni" gli avesse consentito di sopravanzare in graduatoria la C. e di ottenere l’assegnazione del seggio spettante alla lista "Moderati per Veltroni".

B) – Da qui il richiesto riconoscimento dell’illegittimità delle operazioni elettorali, nella parte dichiarante nulli tutti i voti indicanti G. nella lista "Verdi per Veltroni", per cui gli stessi avrebbero dovuto ritenersi validi e computarsi in favore dell’originario ricorrente considerato come G. per la lista "Moderati per Veltroni", con la conseguente revisione della posizione dello stesso nella graduatoria relativa a quest’ultima lista.

In subordine, si evidenziava come l’errore compiuto avesse determinato l’illegittimità di tutta la procedura elettorale, dando luogo ad una grave alterazione, di carattere sostanziale ma non quantificabile, dell’espressione della volontà elettorale ai danni del G..

Ne seguiva il richiesto accoglimento del ricorso: a) in via principale, sotto il profilo relativo al primo motivo, con l’eventuale proclamazione del ricorrente quale candidato eletto per la lista "Moderati per Veltroni", in sostituzione della L. C., relativamente al Consiglio del Municipio di Roma III; b) in via subordinata, nel senso dell’annullamento e della conseguente ripetizione delle operazioni elettorali, svoltesi per l’elezione del Consiglio del cit. Municipio.

Il tutto, con la condanna delle amministrazioni coinvolte al risarcimento della somma corrispondente ai danni subìti dal ricorrente, da quantificarsi in corso di giudizio.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, opponendo la prova di resistenza sulla base della ritenuta impossibilità per l’istante di colmare il divario di preferenze esistente nei confronti della L. C..

Il G., in memoria conclusiva, respingeva l’eccezione d’inammissibilità, rilevando come la presenza di ben 397 schede dichiarate nulle (oltre ai 28 voti nulli ed ai 25 contestati) avrebbe superato nettamente la prova di resistenza e giustificato senza dubbi l’annullamento e la totale ripetizione delle operazioni elettorali svoltesi nel Municipio di Roma III, per cui insisteva nelle conclusioni già fatte valere nel ricorso introduttivo, quantificando la richiesta di risarcimento dei danni in complessivi euro 180.000,00.

La domanda di sospensiva veniva respinta dai primi giudici, che si davano carico di esaminare innanzitutto l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso, formulata dal Comune resistente.

Nella specie, l’errore commesso ai danni del G. risultava dimostrato da una prova documentale, l’attestazione rilasciata il 28 maggio 2006 dalla sottocommissione elettorale circondariale di Roma, dirimente e non necessitante di ulteriori riscontri oggettivi, in quanto idonea a determinare, con ragionevole approssimazione, l’alterata volontà degli elettori e, quindi, l’irregolare risultato finale della consultazione elettorale.

Quanto alla reale e negativa incidenza dell’avvenuto scambio di lista sulla volontà espressa dal corpo elettorale, la rilevanza dell’errore non avrebbe potuto essere davvero posta in dubbio ed una tale prova non avrebbe potuto essere fornita in una situazione fattuale, come quella in esame, in cui il candidato non disponeva di alcun tangibile elemento in grado di adempiere all’onere probatorio, dimostrando quella che, verosimilmente, sarebbe stata o avrebbe potuto essere la volontà degli elettori in assenza dell’errore in questione e, quindi, in condizioni di assoluta normalità delle operazioni elettorali.

Veniva, pertanto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame.

Nel merito, il ricorso veniva accolto dai primi giudici, in quanto l’affissione, nelle sale delle sezioni destinate al voto, di manifesti elettorali contenenti l’errata trascrizione del candidato G. in una lista diversa da quella di appartenenza, in violazione dei princìpi di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché degli articoli 27 e 37, t.u. n. 570/1960, avrebbe evidentemente determinato una situazione di verosimile confusione nella scelta, da parte del corpo elettorale, della lista e del candidato preferiti, donde un esito delle operazioni elettorali sicuramente alterato nelle premesse ed inevitabilmente falsato nei risultati.

C) – Detta sentenza veniva prontamente impugnata dal Comune soccombente, che deduceva vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, nonché l’errore di giudizio e doglianze tratte dalle eccezioni formulate in prime cure, come la prova di resistenza sulla base della ritenuta impossibilità per l’istante di colmare il divario di preferenze esistente nei confronti della L. C., pur con l’assegnazione in suo favore dei 28 voti dichiarati nulli nel Municipio in questione, potendo egli ottenere, al più, n. 88 voti in totale, non sufficienti per superare i 107 voti di preferenza riportati dalla C..

Si costituivano in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, che formulavano le rispettive conclusioni, alcuni di essi proponendo due distinti appelli incidentali di tipo adesivo, dopo di che (previ decreto precautelare monocratico ed ordinanza collegiale di accoglimento della domanda cautelare n. 6555/2006) la vertenza passava in decisione, in assenza del G., non costituitosi in giudizio.

Motivi della decisione

I) – Come condivisibilmente osservato dal Tribunale amministrativo territoriale, nella specie, potevano essersi verificate varie ipotesi, esposte come esempi, atteso che lo sticker correttivo sui manifesti risultava essere stato apposto con sensibile ritardo rispetto all’inizio delle operazioni di voto, dato che la presa d’atto dell’errore, da parte della sottocommissione elettorale circondariale n. 32 di Roma, era avvenuta non prima delle ore 20,30 del giorno 28 maggio 2006 (come da relativo processo verbale, in pari data):

1) l’elettore potrebbe aver votato per la lista "Moderati per Veltroni", ma dato il suo voto di preferenza al candidato G., pur iscritto in una lista diversa;

2) l’elettore potrebbe aver votato per la lista "Moderati per Veltroni", ma non assegnato il suo voto di preferenza al G., nome non indicato nella lista medesima, ma nell’elenco dei candidati per una lista diversa;

3) l’elettore potrebbe aver votato per la lista "Moderati per Veltroni", ma assegnato il suo voto di preferenza ad altro candidato della stessa lista, non trovando in essa l’indicazione del nome G.;

4) l’elettore potrebbe aver voluto effettivamente votare per la lista "Verdi per Veltroni" ed assegnare la sua preferenza al G. (come accaduto), pur erroneamente figurante in detta lista;

5) l’elettore potrebbe aver votato per la lista "Verdi per Veltroni", solo per dare il suo voto al G., erroneamente ritenuto come appartenente ai candidati iscritti nella predetta lista.

Non poteva che ritenersi palesemente compromesso l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e con esso l’esito della consultazione, verosimilmente implicante una declaratoria di nullità del voto o della scheda elettorale, con irrilevanza numerica del voto espresso in favore dell’originario ricorrente, indipendentemente dall’asserito mancato superamento della prova di resistenza, dato che l’esiguo numero dei voti dichiarati nulli (n. 28) non sarebbe stato sufficiente a colmare il divario esistente fra il G. e la prima classificata, L. C., avuto riguardo allo scarto di n. 47 voti emerso a favore di quest’ultima.

II) – Risulta, poi, evidente che sia l’appello principale che quelli incidentali si dolgono di un’asserita incompletezza del contraddittorio relativo al giudizio di primo grado: al riguardo, la doglianza esposta nel gravame principale, e concernente l’operato della sottocommissione elettorale e del Ministero dell’interno, non può essere condivisa, trattandosi di organi non configurabili quali parti necessarie del giudizio elettorale.

D’altra parte, la censura esposta nei gravami incidentali adesivi (ed attinente ai tre consiglieri convalidati, in sede surrogatoria, in data antecedente a quella della notificazione del ricorso di prima istanza) non coglie nel segno, trattandosi di deliberazioni destinate a divenire efficaci solo dieci giorni dopo la loro pubblicazione (ex art. 134.3, t.u.e.l.): circostanza, in realtà, non riscontrabile alla data di notificazione del gravame introduttivo.

III) – In effetti, nella specie, attendibilmente, il candidato avrebbe potuto raccogliere per sé e per la sua lista un numero di voti superiore a quello effettivamente riportato, ove il suo nome fosse stato inserito correttamente nel manifesto elettorale; ma occorreva tener conto, oltre che dei voti nulli, dei voti contestati (n. 25) e, perfino, delle schede risultate nulle (n. 397), non potendo escludersi che, in una situazione di estrema incertezza, la posizione dell’interessato fosse stata decisamente pregiudicata.

Dunque, la revisione dei voti nulli, di quelli contestati e delle schede nulle non avrebbe esaurito i termini della vicenda, in rapporto alla potenziale aspettativa del G. di ottenere, comunque, in condizioni di parità con gli altri candidati, un maggior successo elettorale, peraltro, non valutabile a priori, dato che lo svolgimento delle operazioni elettorali, con un candidato iscritto in una lista non sua, costituiva un fatto idoneo a far seriamente dubitare della reale volontà dell’elettore e del suo corretto manifestarsi, ferma restando, tuttavia, l’infondatezza del preminente profilo d’illegittimità prospettato, contrastante con l’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, che, nell’ipotesi di preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, dispone l’inefficacia del voto di preferenza, pur lasciando ferma la validità di quello di lista (cfr. C.S., dec. 27.9.2004 n. 6309), onde non creare una situazione sostanzialmente equivalente ad una candidatura dell’interessato in due liste diverse, in contrasto con il disposto di cui all’art. 32, comma 8, t.u. elezioni comunali, e s.m.i..

In tale situazione, l’errore commesso ai danni del G. non poteva che determinare l’illegittimità dell’intera procedura elettorale, rilevandosi che le norme per la composizione e l’elezione delle amministrazioni comunali sono finalizzate ad esigenze di assoluta chiarezza e precisione delle singole operazioni elettorali, onde evitare all’elettore ogni incertezza nella libera espressione del suo voto, per cui gli errori sui manifesti elettorali, sotto forma d’inesattezze sui dati identificativi dei candidati ovvero addirittura di trascrizioni di nomi diversi da quelli effettivi, sono suscettibili di determinare ombre in un elemento essenziale della chiara e libera espressione del voto, falsandone il relativo processo formativo: donde l’invalidità dell’intero procedimento elettorale (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 3244/2003).

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, gli appelli, principale ed incidentali (adesivi), vanno tutti respinti, nulla dovendosi disporre per le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, non essendovisi costituito alcun soggetto appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello principale e quelli incidentali adesivi.

Nulla dispone per le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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