Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28697

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 25 settembre 2008, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di S.M., proposta nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, del quale era dipendente proveniente dalla ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con inquadramento nell’area C, posizione economica C3 (ex 9^ qualifica funzionale), avente ad oggetto la declaratoria del suo diritto all’equiparazione del trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento con conseguente condanna del citato Ministero al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali.

L’adita Corte poneva a base del decisum il duplice rilevo, per un verso della inesistenza, nel pubblico impiego, di un principio di parità di trattamento e, dall’altro, della non equiparabilità del personale della ex nona qualifica a quello del ruolo ad esaurimento.

Avverso tale sentenza lo S. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso il Ministero intimato che, preliminarmente, eccepisce la violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Motivi della decisione

Con l’unica censura il ricorrente deduce erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3 in relazione al disposto del CCNL 1998/2001 e seguenti comparto ministeri.

Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 25 settembre 2008 trova applicazione, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nè ratione temporis è applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) che ha abrogato il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (Cass. 13 gennaio 2010 n. 428).

Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorario ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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