T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 445 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano il decreto di espropriazione dei terreni di loro proprietà indicato in epigrafe.

Deducono la violazione dell’art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento e violazione di legge per decorrenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Costituitosi in giudizio il Consorzio resistente ha controdedotto e concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 9 febbraio 2011 n. 47 è stata quindi accolta la domanda di sospensione dell’atto impugnato ed è stata contestualmente fissata l’udienza del 22 giugno 2011 per la discussione del ricorso.

2. E’ opportuno il preliminare esame del secondo motivo di ricorso, dato il suo carattere sostanziale e quindi assorbente rispetto ai rilievi procedurali del primo.

I ricorrenti ritengono che la deliberazione 15 aprile 1999 n. 66, a cui viene fatta risalire la dichiarazione di p.u., avrebbe perso efficacia per decorrenza del termine triennale di validità, né d’altra parte tale dichiarazione potrebbe essere ricondotta all’atto di approvazione del Piano del Nucleo, derivando dal medesimo unicamente un vincolo di destinazione, peraltro venuto meno per decorso del tempo.

In senso contrario la difesa del Consorzio rileva che il decreto impugnato "è stato adottato, in virtù della Deliberazione n. 66/1999, nella vigenza delle Varianti al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio… la qualcosa comporta che il limite temporale di dieci anni… previsto per i vincoli di destinazione… non è ancora scaduto", ritenendo ulteriormente che "le opere comprese nei piani regolatori dei precisati nuclei di sviluppo industriale sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell’art. 53 del… DPR n. 218/78".

Il collegio osserva che, pur a ritenere la perdurante efficacia del vincolo di destinazione di cui all’art. 52 DPR 218/1978 (come peraltro imporrebbe, anche in assenza della produzione in giudizio dei relativi atti a cura della parte che su di essi fonda la sue difese, la circostanza che non risulta contestato il presupposto provvedimentale secondo cui il piano del Consorzio è vigente per effetto dell’approvazione della variante generale effettuata con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2006 n. 4 e recepita con deliberazione del Consiglio comunale di L’Aquila n. 54 del 15 maggio 2006), resta tuttavia non dimostrato che l’atto espropriativo si fondi su una (efficace) dichiarazione di pubblica utilità.

Non risulta infatti dal provvedimento, né viene in altro modo evidenziato, l’esistenza di un atto attraverso cui sia stata dichiarata, ex art. 17 L.R. 56/1994, la pubblica utilità dell’intervento, benché tale norma sia esplicitamente richiamata nella nota 14 maggio 2010 con cui è stata effettuata l’offerta dell’indennità ("premesso che… l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/94", come recita testualmente tale atto).

La deduzione di parte resistente secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale, consegue ex lege all’approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 cosicché le aree di proprietà privata incluse nel piano sono automaticamente assoggettate al vincolo espropriativo (cfr., di recente, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2011 n. 548, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 930, secondo cui "le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal dPR 6 marzo 1978 n. 218, sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell’art. 53 del citato dPR n. 218, con la conseguenza che, ai fini della adozione di un provvedimento di espropriazione, l’approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato (Consiglio di Stato, IV, 3.6.1996, n. 720)", per cui è solo "il decorso del termine decennale di efficacia" ex art. 25 L. n. 1 del 1978 che "comporta… il venire meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità", e sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3131), opera infatti sulla base della previsione secondo cui "le opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili".

E’ stato sul punto ritenuto che "per effetto del d.P.R. n.218 del 1978, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, che parrebbe comunque richiedere una dichiarazione apposita, concerne solo le opere di attrezzatura (art.50) e le opere portuali ed aeroportuali (art.56)", cosicché il piano ASI non ha prodotto l’effetto implicito di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere delle opere non rientranti in alcuna delle tipologie indicate al predetto art. 51 (Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 947).

Ma, pur ammesso che la tesi del Consorzio possa trovare un fondamento nella formulazione degli artt. 51, 52 e 53 DPR 218/1978, la stessa è invece del tutto contraddetta dalla richiamata L.R. 56/1994, recante il "testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", il cui art. 17 fa discendere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere dalla "approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti Organi Statali, Regionali, degli altri Enti territoriali, dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale" (1° comma), dove è evidente che la predetta dichiarazione di p.u. è comunque legata all’approvazione di un progetto e che tale procedimento riguarda le sole opere pubbliche. Né la fattispecie appare riconducibile al 2° comma della disposizione regionale, in base alla quale "sono dichiarate altresì di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli artt. 49 – 50 – 56 del TU approvato dal DPR 6- 3- 78, n. 218, visto che l’intervento in questione non è annoverabile in tali ipotesi, che invece "contemplano le infrastrutture collettive per localizzare attività industriali, nonché le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali e per l’ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti (art. 49), le infrastrutture primarie allo scopo di favorire nuove iniziative industriali, tutte quelle di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale, nonché ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona(art. 50), le opere di costruzione, completamento e adeguamento relative ai porti e aeroporti, ritenute necessarie per l’attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nonché le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra reti autostradali o ferroviarie e le aree e i nuclei di sviluppo industriale (art. 56)" (TAR Abruzzo, L’Aquila, 5 luglio 2004 n. 820).

Che, comunque, una dichiarazione esplicita si renda necessaria trova conferma nel successivo terzo comma, in base al quale "la Regione Abruzzo esercita le funzioni relative all’espropriazione per pubblica utilità a favore dei Consorzi di Sviluppo Industriale ai sensi della LR 3- 11- 1987, n. 68, integrata e modificata dalla LR 1.2.1989, n. 4", rinviando, quindi, a normativa che attribuisce al Presidente della Giunta regionale tali funzioni, "ivi comprese quelle concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori…" (art. 2).

Né, d’altra parte, simile dichiarazione può farsi risalire all’atto di assegnazione del 1999, visto che si tratta di delibera che in nessun modo contempla uno sbocco espropriativo, né si può da essa trarre una qualche dichiarazione implicita di pubblica utilità in assenza di approvazione di un progetto, considerando in proposito "che il meccanismo della dichiarazione di pubblica utilità implicita di un’opera presuppone per sua natura che questa sia in qualche modo definita quanto meno nelle sue caratteristiche fondamentali mentre nel caso di specie esiste una mera localizzazione su un’area di opere la cui concreta fisionomia è destinata istituzionalmente a essere definita in un secondo tempo" (TAR Latina, 6 agosto 2005 n. 658).

Ma appare alla fine decisivo l’ultimo comma del richiamato art. 17, secondo cui "gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla approvazione del progetto", per cui il termine in questione, alla data di emanazione del provvedimento impugnato, risulterebbe comunque ampiamente decorso, con conseguente difetto del necessario presupposto del provvedimento espropriativo, e ciò anche laddove si facesse risalire la predetta dichiarazione alle deliberazioni del 2006 richiamate in provvedimento.

In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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