Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-08-2011, n. 30407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona ricorre contro la sentenza del tribunale di Urbino del 25 febbraio 2010, con la quale T.I. è stato condannato alla pena di un anno e un mese di reclusione per il reato di cui all’art. 497 bis c.p.; reato commesso in (OMISSIS).

Ritiene il procuratore generale che vi sia stato un errore nella determinazione della pena, nella parte in cui l’aumento, sulla pena base di un anno di reclusione, per la recidiva semplice, viene determinato in un mese invece che in un terzo della pena (cioè quattro mesi).

Motivi della decisione

il ricorso è fondato.

L’art. 99 c.p., comma 1, così come sostituito dall’articolo quattro della L. n. 251 del 2005, dispone che in caso di recidiva il reo può essere sottoposto ad un aumento di pena di un terzo. La norma deve interpretarsi nel senso che il giudice ha la facoltà di applicare o meno la predetta aggravante, ma che nel caso positivo tale aumento deve essere comminato in misura fissa di un terzo.

Ne consegue che, nel caso in esame, applicata la pena per il reato nella misura di anni uno di reclusione, l’aumento per la recidiva doveva essere pari a quattro mesi, con una pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Non essendovi spazio discrezionale per il giudice a quo per l’applicazione dell’aumento per la contestata aggravante, questa corte procede direttamente alla rideterminazione della pena, senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’entità della pena inflitta, che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *