T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 443 Rappresentanza, patrocinio, costituzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna l’ordinanza contigibile ed urgente in epigrafe con cui il Sindaco del Comune resistente gli ha ordinato "la messa in sicurezza della scarpata sulla strada comunale Fonte Ottone per un tratto di ml. 40 circa", da attuarsi entro i successivi 60 giorni.

Chiedendo l’annullamento dell’atto, deduce l’assenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza con tingibile ed urgente ed in particolare, con autonomo motivo, la carenza delle condizioni di urgenza ed imprevedibilità, nonché vizi della motivazione ed indeterminatezza delle prescrizioni impartite.

La pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento sarebbe peraltro tale da arrecare un danno alla sua immagine personale e professionale, di cui si chiede il risarcimento da liquidarsi in via equitativa.

Il Comune di Colonnella non si è costituito in giudizio.

2. Posto che il provvedimento in questione è qualificato come ordinanza contingibile ed urgente (emanato con esplicito riferimento all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000) e che il ricorso è stato notificato presso la sede comunale, ne va preliminarmente verificata d’ufficio l’ammissibilità.

Sul punto il collegio condivide l’orientamento secondo cui "l’ordinanza contingibile ed urgente… adottata dal sindaco quale ufficiale di Governo, sebbene soggetta a regole diverse da quelle ordinariamente applicabili agli atti del sindaco come capo dell’amministrazione comunale, è pur sempre un atto redatto e deciso dagli uffici comunali. Ne consegue che sussiste la legittimazione del comune a resistere nel giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell’ordinanza sindacale. Infatti, i provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell’anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del comune anziché presso l’Avvocatura dello Stato" (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718. In senso analogo Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 23 novembre 2010, n. 815; T.A.R. Molise, 9 aprile 2009, n. 127; T.A.R. Toscana Firenze sez. II, 5 gennaio 2011, n. 22; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78).

3. Quanto al merito, è manifestamente fondato l’assorbente motivo con cui si deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

L’ordinanza, infatti, si limita a presupporre la pericolosità del tratto di strada comunale a confine con la proprietà ricorrente ed a collegarlo "anche" ai lavori "di ripulitura, mediante asportazione di terreno e piante" eseguiti sulla medesima proprietà. Non vengono tuttavia fornite indicazioni in grado di rappresentare la situazione di fatto che attraverso il provvedimento si è inteso fronteggiare, né il suo carattere straordinario ed imprevedibile, fonte di pericolo per la collettività di tale gravità ed imminenza da non essere fronteggiabile con gli strumenti ordinari di cui l’amministrazione dispone. In tal modo non si riesce a dar conto della sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione di un provvedimento di per sé di carattere eccezionale e che pertanto necessita di una motivazione che dia congruamente di tale situazione di fatto.

D’altra parte, la constatazione che per l’effettuazione dei necessari interventi (peraltro in nessun modo specificati, il che rende fondata anche la censura che rileva la genericità del provvedimento) siano stati concessi 60 giorni, senza che risultino essere state nel frattempo assunte misure dirette ad evitare il traffico nella suddetta strada, depone per l’assenza di una situazione di urgenza tale da giustificare l’adozione dell’ordinanza extra ordinem. Va quindi accolto anche il primo motivo, con cui è dedotta la violazione dell’art. 54 cit.

La palese illegittimità del provvedimento rende superflui gli accertamenti istruttori richiesti con il ricorso e con la memoria depositata in vista dell’udienza di discussione.

L’atto impugnato va quindi annullato.

4. Tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato sospeso in sede cautelare e che non ha quindi prodotto alcun effetto, è invece manifestamente infondata la domanda risarcitoria.

Il ricorrente si ritiene danneggiato dall’affissione dell’atto all’albo pretorio comunale, deducendo che tale adempimento è stato di per sé in grado di esporlo alla disistima del pubblico e provocare un grave pregiudizio morale ed economico. Si tratta, tuttavia, di deduzioni generiche, che presuppongono che la mera pubblicazione dell’atto abbia arrecato un danno che non viene in alcun modo dimostrato. Né la professione di dottore commercialista esercitata dal ricorrente appare subire una qualche significativa menomazione dall’essere stato destinatario del provvedimento, il cui contenuto non è di per sé tale da farlo apparire "quale soggetto di tale trascuratezza o indisponibilità economica nella gestione dei propri beni da rendere addirittura detti beni pericolosi per la pubblica incolumità", come invece dedotto in ricorso.

5. Quanto alle spese di giudizio, su cui il ricorrente ha insistito nella memoria chiedendone la condanna dell’amministrazione anche per la fase cautelare, considerato l’accoglimento parziale del ricorso, se ne deve escludere il rimborso nella misura del 50%. Le stesse, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e del pacifico orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni giuridiche affrontate, vanno quantificate nella complessiva misura di Euro 3.000 e pertanto poste a carico dell’amministrazione nella misura complessiva di Euro 1.500, oltre spese (521,34), rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti e con gli effetti indicati in motivazione. Spese a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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