T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 436 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna la nota del 23 novembre 2010 con cui il Comune resistente gli ha ordinato di sgomberare l’alloggio, già assegnatogli in comodato gratuito in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sul presupposto che a quella data lo stesso "non risultava stabilmente dimorante ad Onna, così come previsto dalla prima clausola della "donazione modalè fatta dalla CRI al Comune".

Con unico articolato motivo deduce la illegittimità dell’atto in questione e ne chiede l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di L’Aquila che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso in riferimento all’atto del 10 novembre 2009, notificato il successivo 13 novembre, con cui era stata comunicata la cessazione del contratto di comodato con intimazione a restituire l’alloggio, e comunque l’infondatezza nel merito.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha controdedotto ed insistito per l’accoglimento del ricorso.

2. Le eccezioni della difesa comunale sono infondate.

Quanto alla giurisdizione, va osservato che è lo stesso provvedimento impugnato a contenere considerazioni che presuppongono l’esercizio di un potere pubblicistico e come tali atte a radicare la competenza del giudice amministrativo. In esso si premette, infatti, che l’alloggio è stato assegnato dal Comune sulla base di quanto stabilito dal D.L. 28 aprile 2009 n. 39 e che lo stesso "ricade ope legis nel patrimonio indisponibile del Comune siccome destinato per sua natura al soddisfacimento di esigenze pubbliche ed assegnato alla proprietà dello stesso".

Pertanto non rileva la provenienza delle "casette" ed il titolo in base al quale il Comune ne ha acquisito la proprietà (donazione modale da parte della Croce Rossa Italiana), essendo invece significativa la circostanza che la detenzione del ricorrente scaturisce da un procedimento conclusosi con l’assegnazione di un alloggio appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente. Tale atto è perciò espressione di un potere autoritativo ed il provvedimento impugnato ne costituisce annullamento in autotutela, di per sé implicante l’esercizio di un potere discrezionale, sul presupposto della carenza originaria di un requisito di assegnazione.

Si tratta di una serie di elementi che depongono per la giurisdizione di questo giudice, come peraltro informa l’atto in esame richiamando l’art. 5 della L. TAR.

Quanto alla questione della tempestività dell’impugnazione, il collegio osserva che appaiono innanzitutto fondate le controdeduzioni del ricorrente che rileva come la notifica dell’atto del novembre 2009 sia stata effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la sua precedente abitazione in Via Martire di Onna, vale a dire quella andata distrutta dal terremoto, anziché presso il "villaggio Onna, alloggio 72", come è invece avvenuto per l’atto qui impugnato. Non risulta pertanto provato dall’amministrazione resistente che tale atto fosse stato conosciuto in epoca anteriore ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Va poi osservato che l’atto impugnato non rappresenta il momento esecutivo di un precedente provvedimento, essendo invece il risultato di un rinnovato esame della vicenda, come può facilmente evincersi dalla più ampia considerazione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento rispetto alla succinta comunicazione del novembre 2009, nonché dalla stessa impostazione dell’atto, di chiaro tenore provvedimentale rispetto all’altro che assumeva invece la veste formale di una semplice comunicazione.

Anche l’eccezione in parola va pertanto respinta.

3. Quanto al merito il ricorso è fondato.

Il provvedimento in esame si limita a considerare che "all’esito di ulteriori verifiche si è rilevato che il sig. De F.O., alla data del sisma del 6 aprile, non risultava stabilmente dimorante ad Onna", senza che sia tuttavia indicato alcun elemento idoneo a superare la presunzione che deriva dal risultare il ricorrente anagraficamente residente nella predetta località.

Come già osservato in altre decisioni su casi analoghi, il requisito di assegnazione di tali alloggi è dato dalla residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossà nel comune di L’Aquila alla data del 6 aprile 2009, per cui vanno definiti i suddetti presupposti.

La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730), mentre d’altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2006, n. 24284).

La presenza di tali condizioni non può essere meccanicamente valutata sulla sola base dello svolgimento di attività lavorativa in altra città (elemento che ha costituito la motivazione implicita del provvedimento) dovendo essere altresì considerato l’insieme di elementi da cui è possibile desumere quale sia l’effettivo centro di riferimento della vita di una persona, visto che "la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali", mentre il trasferimento in altro comune richiede che ivi si costituisca "una permanente abitazione, con l’intenzione di fissarvi il centro della propria vita familiare e sociale, distaccandosi in modo definitivo dal comune di origine" (Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738).

Pur risultando agli atti del procedimento, o comunque acquisibili, una serie di indicazioni in grado di confortare la presunzione che scaturisce dall’iscrizione anagrafica (si veda la nota 13 novembre 2009 di ONNA ONLUS, in cui si rappresenta che il ricorrente "si sposta per lavoro in varie regioni italiane ritornando alla casa di Onna di sua proprietà… nei giorni non lavorativi e per necessità familiari" o il suo essere stato ospitato nel campo di Onna subito dopo il sisma, come risulta dal relativo cartellino prodotto in giudizio) il provvedimento non ne dà alcun conto, fondandosi unicamente sull’apodittica affermazione che il medesimo non era stabilmente dimorante ad Onna.

In quanto espressione del potere di autotutela, il provvedimento avrebbe dovuto essere peraltro preceduto dalla relativa comunicazione ex art. 7 L. 241/90, con indicazione degli elementi che secondo l’amministrazione deponevano secondo quanto ritenuto in provvedimento, dando così modo all’interessato di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostenere la circostanza contraria.

Risultano pertanto fondati i motivi con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 7 e ss. L. 241/90, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Si può ulteriormente considerare che il ricorrente evidenzia che, essendo rimasto privo di occupazione dal giugno 2010, da tale data è stabilmente presente nel suo "modulo" di Onna, risulta iscritto al Centro per l’impiego di L’Aquila ed ha presentato domanda di disoccupazione alla sede INPS della medesima città. Si tratta di elementi che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati anche ai sensi dell’art. 21nonies L. 241/90.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate in considerazione del contesto in cui si colloca l’atto impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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