Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-08-2011, n. 30415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Decidendo sulla richiesta del pubblico ministero, volta a ottenere l’emissione di decreto penale di condanna a carico di M. L. e D.P.N. per il reato di cui alla L. Fall., art. 217, con sentenza datata 15 marzo 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti per essere il reato estinto per prescrizione. Ha rilevato, infatti, non essersi frapposto alcun atto interruttivo fra la consumazione del reato (2 dicembre 2004) e l’emissione del provvedimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, affidandolo a un solo motivo. Con esso segnala l’esistenza di un atto interruttivo che assume essere costituito da una precedente richiesta di decreto penale, recante la data del 19 agosto 2006.

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell’affermare che l’elencazione contenuta nell’art. 160 c.p., ha carattere tassativo, per cui l’interruzione della prescrizione non è riferibile al compimento di atti diversi da quelli che ivi risultano nominati (v. fra le più recenti Cass. 5 dicembre 2007 n. 2867; Cass. 10 febbraio 2006 n. 8615; Cass. 11 ottobre 2005 n. 39903); fra tali atti non è ricompresa la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero, la quale pertanto non ha efficacia interrut-tiva della prescrizione (sul tema specifico vedasi Cass. 28 novembre 1994 n. 1337/95).

Bene ha operato, dunque, il giudice di merito nell’attenersi a un approdo interpretativo di indiscussa acquisizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *