T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 21.11.2008 il Comune di Barzago ha affermato il divieto per la E. s.p.a. di insediare nuove attività produttive nel fabbricato oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 22.10.2008, in forza della previsione di cui all’art. 29 delle n.t.a.

2. La E. s.p.a. insorge avverso tale determinazione, avverso la nota del 23.12.2008, che ha ribadito il divieto, e, in parte qua, l’art. 29 delle n.t.a. del p.r.g.

3. Chiede, inoltre, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti.

4. Questi i motivi dedotti:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 29 delle n.t.a., violazione dell’art. 42, Cost., eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità;

– quanto all’art. 29 delle n.t.a., ove si ritenga corretta l’interpretazione seguita dall’amministrazione comunale: violazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza e per illogicità.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Barzago e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:

– la cessazione della materia del contendere, in quanto con provvedimento del 28.3.2009, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente la possibilità di dare corso ai lavori;

– la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso poiché la ricorrente, a seguito dell’adozione del p.g.t., ha presentato osservazioni con le quali si è dichiarata soddisfatta della scelta dell’amministrazione di destinare il comparto di sua proprietà ad una destinazione terziarioricettivocommerciale.

6. Nel corso dell’udienza del 7 luglio 2011 il difensore della ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Comune.

7. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. L’eccezione di irricevibilità della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, formulata dalla ricorrente, è infondata, stante la natura non perentoria del termine previsto, prima dall’art. 22, l. n. 1034/1971 e ora dall’art. 46 d.lgs. n. 104/2010.

Né, stante il rinvio dell’udienza di merito, la costituzione del Comune ha violato i termini previsti dall’art. 73 cod.proc.amm.

9. Si esaminano preliminarmente le eccezioni formulate dalla difesa dell’amministrazione resistente.

10. Non si può addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere: con il provvedimento del 28.3.2009, l’amministrazione, nel comunicare la possibilità di dare corso ai lavori, non si è, difatti, espressamente pronunciata in merito alla possibilità di insediamento di nuove attività produttive nell’immobile oggetto della d.i.a., lasciando così fermo il divieto affermato nei provvedimenti impugnati.

11. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è infondata: residua, invero, l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sulla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

12. Si può ora esaminare il merito del ricorso.

13. Il primo motivo è fondato.

L’art. 29 delle n.t.a., nella parte in cui prevede che "la nuova edificazione e la riorganizzazione dei volumi esistenti sono destinate a residenza con uffici, commercio e terziario", non può essere applicata nel caso di specie.

L’intervento edilizio oggetto della denuncia di inizio attività presentata dalla E. s.p.a., consiste, invero, in lavori di manutenzione straordinaria e, dunque, in intervento conservativo e non certo di nuova costruzione e neppure in una riorganizzazione dei volumi (da identificarsi, quantomeno, in un intervento di ristrutturazione edilizia), uniche ipotesi per le quali la norma prevede l’obbligo di mutare la destinazione d’uso degli immobili.

Né la norma, laddove consente la realizzazione di lavori di manutenzione e di ampliamento, nei limiti del 5% della superficie, sui fabbricati esistenti, subordina tali interventi alla attualità dell’utilizzo dell’immobile per attività produttive.

Unica condizione prevista è quindi la destinazione produttiva dell’immobile, la cui mancanza non è stata contestata dai provvedimenti impugnati, che si sono invece appuntati sulla circostanza che l’immobile non sia attualmente utilizzato per lo svolgimento di attività produttive.

I provvedimenti prot. 8536 del 21.11.2008 e prot. 9276 del 23.12.2008 nella parte in cui affermano il divieto di insediare nuove attività produttive nell’edificio di proprietà della ricorrente sono, dunque, illegittimi.

14. Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è, dunque, fondata e va pertanto accolta, con assorbimento dell’ulteriore censura dedotta.

15. Va, infine, esaminata la domanda di risarcimento dei danni.

16. La ricorrente chiede il ristoro del mancato guadagno, corrispondente ai canoni di locazione del capannone dal novembre 2008. Nonostante con ordinanza di questo Tar n. 234/2009 fosse stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati – afferma – nessun contratto di locazione si sarebbe potuto perfezionare a causa dell’incertezza causata dalla pendenza del ricorso.

In via subordinata la ricorrente chiede il ristoro del danno per la perdita delle possibilità di stipulare contratti di locazione del capannone.

La domanda è infondata.

La ricorrente non ha, in alcun modo, provato la sussistenza di richieste di locazione e di trattative non concluse per l’incertezza dovuta alla pendenza di un ricorso nel corso del quale era, comunque, stata concessa tutela cautelare, motivata, oltretutto, con riferimento al requisito del fumus boni iuris.

Inoltre, la E. s.p.a. non risulta neppure avere eseguito i lavori oggetto della d.i.a., nonostante la sospensione dei provvedimenti impugnati con ordinanza cautelare n. 234/2009 e l’espresso assenso del Comune con provvedimento del 28.3.2009.

La mancata realizzazione dei lavori oggetto della d.i.a. e, conseguentemente, la perdita della possibilità di locare il capannone è quindi riconducibile ad una libera scelta della ricorrente.

17. Sussistono giustificati motivi, quali la soccombenza della ricorrente sulla domanda risarcitoria, per disporre l’integrale compensazione fra le parti costituite delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti prot. 8536 del 21.11.2008 e prot. 9276 del 23.12.2008, nella parte in cui affermano il divieto di insediamento di nuove attività produttive nel fabbricato oggetto della d.i.a. in variante presentata il 22.10.2008.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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