T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sig.ri A.B. e C.P. impugnano il provvedimento con cui il Comune di Cilavegna ha negato l’accertamento di conformità di un muro di contenimento, posto a servizio di un accesso laterale di un edificio unifamiliare di loro proprietà, realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 27/91, in zona R2 (rispetto stradale e acque pubbliche).

I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento per violazione ed erronea applicazione dell’art. 50 delle n.t.a. del nuovo p.r.g. e dell’art. 61 delle n.t.a. del precedente p.r.g., per difetto di motivazione e sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cilavegna contestando la fondatezza delle censure dedotte.

All’udienza del 23 giugno 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

È incontestato che il manufatto in questione debba qualificarsi quale nuova costruzione e ricada in zona R2.

L’art. 61 delle n.t.a. del p.r.g. vigente all’epoca della realizzazione dell’abuso e l’art. 50 delle n.t.a. in vigore al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria prevedono il divieto di realizzazione di nuove costruzioni nelle zone R2.

La prima norma, in particolare, dispone che "la profondità della fascia di rispetto delle acque pubbliche (subdiramatore Quintino Sella) è stata stabilita in mt. 20,00", fascia entro la quale ricade l’opera realizzata.

La non conformità dell’intervento realizzato con le disposizioni vigenti al momento della realizzazione dell’abuso è pertanto palese.

Non può, poi, essere utilmente invocata la previsione dell’art. 50 delle n.t.a. vigenti laddove richiama i limiti previsti dall’art. 96, r.d. n. 523/1904 e, in particolare, il divieto di realizzazione di fabbricati entro la fascia di 10 metri dal piede degli argini.

Tale previsione è meramente ricognitiva dell’esistenza nella zona degli ulteriori e specifici limiti posti dalla legislazione statale e non può essere intesa come derogatoria del divieto generale di edificazione previsto dalla prima parte della n.t.a. per l’intera zona R2.

Stante la non sussistenza della c.d. doppia conformità, legittimamente l’amministrazione ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Non è, infine, fondata la censura di difetto di motivazione in quanto il provvedimento indica chiaramente la ragione di diniego, legata alla collocazione del manufatto in fascia di rispetto R2 ed al contrasto con le previsioni del p.r.g. vigente e di quello in vigore al momento della realizzazione dell’abuso.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Cilavegna, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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