MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 60 del 14-3-2011

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del
predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle
sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da
Universita’ o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli
impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento
del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e
all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della
dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del
rischio di sversamento connesso alla tipologia dell’attivita’
esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell’articolo 195 del decreto
legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al
comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’interno
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerato che il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della attivita’ produttive,
della salute e dell’interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha
adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresi’ che il decreto non e’ stato adottato in
conformita’ con quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 195 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non e’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ravvisata la necessita’ di adottare le norme tecniche di cui
all’articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n.
152/2006 con le modalita’ previste dalla legge di autorizzazione
anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del
settore nonche’ alle autorita’ deputate al controllo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell’articolo 195,
comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e’ effettuata con le modalita’ riportate nell’allegato 1 al presente
decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell’interno
Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 235

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *