Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-08-2011, n. 30405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 maggio 2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in esito al giudizio abbreviato, ha dichiarato T.C.I. colpevole del delitto di furto aggravato, in concorso con altri imputati giudicati separatamente.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva essere mancata la revoca, obbligatoria ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1), della sospensione condizionale della pena concessa al T. con una precedente sentenza dallo stesso Tribunale di Pescara.

Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

Prevede l’art. 674 c.p.p., comma 1, che, ove la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena non sia stata disposta dal giudice che ha pronunciato successivamente condanna per un altro reato, a tanto provveda il giudice dell’esecuzione; sicchè, al di fuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui il giudice di merito si sia espresso negativamente sulla relativa richiesta, non è compito della Corte di Cassazione disporre la revoca sostituendosi al giudice dell’esecuzione: nè ha interesse il pubblico ministero a richiedere l’annullamento della sentenza di merito per tale ragione.

In tal senso si è già espressa questa Corte Suprema con sentenza n, 45316 in data 12 dicembre 2009, confermando l’orientamento – del tutto condivisibile – già espresso da Cass. 1 febbraio 1996 n. 3496.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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