Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-08-2011, n. 30404Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5 luglio 2010 la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando la penale responsabilità di B.C. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, e art. 61 c.p., n. 5, ha tuttavia riformato nell’entità della pena la sentenza di condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso in esito al giudizio abbreviato, riconoscendo l’applicabilità delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate e alla recidiva qualificata.

A motivazione di quanto deliberato ha addotto quel collegio la necessità di ridimensionare la pena, risultante altrimenti troppo afflittiva in rapporto all’entità del fatto.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 62 bis c.p., alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di concessione per meglio adeguare la pena.

Col secondo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze.

Agli atti vi è una memoria difensiva, presentata nell’interesse dell’imputato.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Per quanto la Corte d’Appello, nel motivare l’applicazione delle attenuanti generiche, abbia posto l’accento soltanto sulla eccessiva afflittività della pena irrogata dal primo giudice (peraltro non al fine di prospettarne la moderazione come una benevola concessione all’imputato, ma per la ritenuta sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto all’entità obiettiva del fatto), occorre considerare che altri motivi, rimasti inespressi ma agevolmente coglibili nell’impianto motivazionale complessivo, militavano a favore della decisione assunta; fra questi la dimostrazione di resipiscenza manifestata con la confessione resa nell’interrogatorio davanti al pubblico ministero, nonchè con l’offerta – per quanto incongrua – di risarcimento del danno causato.

Il riconoscimento stesso delle ragioni giustificatrici delle attenuanti generiche ha costituito, al contempo, la logica premessa del giudizio di comparazione espresso in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva: giacchè la finalità di rapportare il trattamento sanzionatorio alla effettiva entità dell’illecito commesso sarebbe stata vanificata da un eventuale giudizio di subvalenza, che avrebbe recato un’evidente contraddittorietà al deliberato nel suo complesso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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