DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 61 del 15-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in
relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto
2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di
pile e accumulatori in conformita’ della direttiva 2006/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Preso atto che la competente commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dell’interno, dello sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE
1. All’articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, le parole: «dell’articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’articolo 6».
2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del
presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla
data di cui al comma 2».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal
servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita
sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base
nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l’ANCI
in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani, volto altresi’ a stabilire le modalita’
di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e
accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani e le modalita’ di ritiro da parte dei produttori
presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1,
dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori
o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di
accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell’ambito
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
4. L’articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e
per veicoli). – 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta
separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per
veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e
gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori
industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il
territorio nazionale. A tale fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta
facente capo ai medesimi;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e
per veicoli.
2. L’attivita’ di raccolta di pile e accumulatori industriali e di
pile e accumulatori per veicoli puo’ essere svolta anche da terzi
indipendenti, purche’ senza oneri aggiuntivi per il produttore del
rifiuto o per l’utilizzatore finale e nel rispetto della normativa
vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e
accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori
finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall’origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e’
obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti
rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata
in conformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, presso i centri di
raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti
di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza
oneri e senza l’obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi
accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed
accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di
raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di
convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro
stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per
veicoli e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi’ a
stabilire le modalita’ di ristoro degli oneri per la raccolta degli
accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani e le modalita’ di ritiro da parte dei produttori
presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1,
dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli
articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti
di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro
gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori
industriali e per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico
di gestione dei rifiuti urbani.».
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «la percentuale di raccolta delle
pile e degli accumulatori» e’ inserita la seguente: «portatili»;
b) al comma 3 le parole: «risultanti dal registro di cui
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell’immesso sul
mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell’articolo 15, comma 3».
6. All’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «28
febbraio,»;
b) la parola: «categorie» e’ sostituita dalla seguente:
«tipologie»;
c) le parole: «di cui all’allegato III, punto 3, lettera b).»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’allegato II, parte B.».
7. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di
cui al presente decreto, sono definiti i criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Centro di coordinamento di cui all’articolo 16
definisce le modalita’»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette modalita’
sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
all’articolo 19.».
8. All’articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso;
b) al comma 2, dopo le parole: «dall’allegato III,» sono inserite
le seguenti: «parte A,» e l’ultimo periodo e’ soppresso;
c) al comma 4, la parola: «annuale» e’ soppressa;
d) al comma 5, le parole: «Ai fini delle» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini della» e le parole: «e dei sistemi collettivi
operativi» sono soppresse.
9. L’articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi
collettivi, all’immesso sul mercato, alla raccolta ed al
riciclaggio). – 1. Il registro di cui all’articolo 14, gli elenchi di
cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’ISPRA
effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il
corretto assolvimento dei compiti di cui all’articolo 14, comma 2 e
al comma 3.
2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della
gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le
camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall’allegato
III, parte B. Le camere di commercio comunicano all’ISPRA, con le
modalita’ di cui all’articolo 14, comma 5, l’elenco dei sistemi
collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre
informazioni di cui all’allegato III, parte B.
3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio,
entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi
sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per tipologia
secondo quanto riportato nell’allegato III, parte C. Le camere di
commercio comunicano all’ISPRA, con le modalita’ di cui all’articolo
14, comma 5, i dati di cui al presente comma.
4. L’iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al
comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da
determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei
servizi, con il provvedimento di cui all’articolo 27, comma 5.
5. L’ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il registro di cui all’articolo 14 sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all’articolo 14, comma
2;
b) predispone ed aggiorna l’elenco nazionale sulla base degli
elenchi di cui al comma 2;
c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti
a comunicare ai sensi del comma 3;
d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta,
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto
dagli articoli 8 e 10, nonche’ dalle province, ai sensi dell’articolo
10, comma 5;
e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai
fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di
cui all’articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
contestualmente, alle regioni.».
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati
relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed
accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonche’ la loro
trasmissione all’ISPRA entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di rilevamento;».
11. All’articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: «secondo i criteri
stabiliti dal» sono inserite le seguenti: «Centro di coordinamento di
cui all’articolo 16, approvati dal»;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo;»
sono aggiunte le seguenti: «a tal fine si avvale del registro di cui
all’articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all’articolo 15,
commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall’ISPRA;»;
c) al comma 6, lettera e), le parole: «all’articolo 15, comma 2,
lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14, comma
2, e 15, comma 3,».
12. All’articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro il 26 settembre 2009» sono
soppresse;
b) al comma 5, prima delle parole: «In aggiunta al simbolo» sono
anteposte le seguenti: «Entro il 26 settembre 2009».
13. All’articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
lettere c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».
14. All’articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dopo il 26 settembre 2009, immette sul
mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo
e della indicazione di cui all’articolo 23» sono sostituite dalle
seguenti: «immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo
di cui all’articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il
26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi
della indicazione di cui all’articolo 23, comma 5»;
b) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
stessa sanzione e’ applicata al produttore che non fornisce le
informazioni di cui all’articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in
modo incompleto o inesatto.»;
c) al comma 6, le parole: «di cui all’articolo 24, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 22, comma 2,».
15. L’articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ abrogato.
16. L’allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
e’ sostituito dall’allegato A al presente decreto.
17. All’allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, la rubrica: «(articolo 22, comma 1)» e’ sostituita dalla
seguente: «(articolo 23, comma 1)».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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