T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti indicati in epigrafe risiedono in uno stabile situato in via della Cascinetta n. 14, in prossimità dell’area oggetto del programma integrato di intervento adottato dal Comune di Agrate Brianza con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29 novembre 2007 ed approvato con deliberazione n. 17 del 27 marzo 2008.

2. I ricorrenti insorgono avverso tali atti ed avverso le delibere della Giunta provinciale di Milano n. 103/2008, di valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005, e n. 332/06 del 24 maggio 2006, articolando le seguenti doglianze:

I. illegittimità della delibera della Giunta provinciale n. 103/08 del 25 febbraio 2008 di verifica di compatibilità rispetto alle previsioni del p.t.c.p. per violazione dell’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 42, c.2, lett. b, d.lgs. n. 267/2000: la competenza non sarebbe della Giunta bensì del Consiglio provinciale; illegittimità del parere provinciale per difetto di istruttoria e di motivazione;

II. violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 87, 88, 9093, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione del documento di inquadramento comunale; violazione dell’art. 3 del r.e.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; sviamento;

III. violazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990, 14 della l. Regione Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione in risposta alle osservazioni dei ricorrenti;

IV. – violazione degli artt. 46 e 93, l. Regione Lombardia n. 12/2005 in quanto il p.i.i. non contemplerebbe la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione secondaria;

– l’erronea classificazione delle opere di urbanizzazione primaria come urbanizzazioni secondarie, da realizzare a scomputo dei relativi oneri, favorirebbe indebitamente la Cooperativa che potrà risparmiare 380.000,00 euro, altrimenti dovuti a titolo di urbanizzazione secondaria;

– la pista ciclopedonale verrà realizzata su aree di proprietà della provincia, con la conseguenza che tale opera entrerà a far parte del patrimonio provinciale, nonostante ciò, per tale opera, è previsto lo scomputo di oneri di urbanizzazione;

– tra i costi delle opere di urbanizzazione sono stati inseriti i costi di un impianto di videosorveglianza, di un impianto di irrigazione e per la manutenzione per tre anni dell’area a verde da realizzare: tali costi non potrebbero essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione;

– il p.i.i. prevede la realizzazione diretta da parte della Cooperativa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, dei parcheggi e della pista ciclopedonale in contrasto con l’art. 32.1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006;

– violazione dell’art. 71 del r.e.c. per mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia;

– violazione dell’indice di edificabilità fondiaria imposto dal Comune;

– violazione degli artt. 8 e 9, d.m. 1444/1968;

– violazione della delibera della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420 che detta gli indirizzi per la valutazione ambientale dei piani.

3. I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la convenzione attuativa del p.i.i. sottoscritta il 3 luglio 2008, i permessi di costruire (pratiche n. 76/2008 e n. 77/2008) rilasciati dal Comune per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale in edilizia convenzionata e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per i seguenti motivi:

I. illegittimità derivata;

II. violazione degli artt. 91 e 93, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 35, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione dell’art. 3 del r.e.c., eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; sviamento. La convenzione non sarebbe stata sottoscritta dalla Provincia, proprietaria di aree ricomprese nel p.i.i.; illegittimità del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione in quanto la società controinteressata non sarebbe proprietaria delle aree ove verranno realizzate alcune opere e non avrebbe neppure alcun titolo sulle stesse;

III. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

IV. illegittimità del permesso di costruire per l’inesistenza delle opere di urbanizzazione secondaria, per violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 32.1, lett. g), 53.1 e 122.8, d.lgs. n. 163/2006.

5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, a seguito dell’accesso alla convenzione attuativa e ai permessi di costruire (pratiche n. 76/2008 e n. 77/2008) impugnati con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti sollevano le seguenti, ulteriori censure:

I. illegittimità del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione in quanto la rotonda progettata quale opera viaria insisterebbe su aree di proprietà di terzi, non comprese nel perimetro del p.i.i. né nel perimetro delle aree esterne al p.i.i. destinate ad opere di urbanizzazione; illegittimità del permesso di costruire per violazione degli artt. 11, 12, d.P.R. n. 380/2001, 35 e 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005;

II. violazione degli artt. 12, d.P.R. n. 380/2001 e 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005: il permesso di costruire prevederebbe l’edificazione di una volumetria notevolmente superiore a quanto imposto dal Comune il quale ha previsto un indice di edificabilità fondiaria pari a 2,00 mc/mq;

III. violazione degli artt. 8 e 9, d.m. n. 1444/1968.

6. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti, a seguito del deposito in giudizio della deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 332/06 del 24.5.2006, propongono la seguente ulteriore censura avverso tale atto: illegittimità derivata; ulteriore violazione dell’art. 42, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione dell’art. 48, d.lgs. n. 267/2000; incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti, carenza ed erroneità della motivazione.

7. Con ordinanza n. 338/2009 del 18 marzo 2009, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti ed ha sospeso l’efficacia del permesso di costruire n. 76/2008 rilasciato il 17 settembre 2008.

8. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano l’atto prot. n. 13544 del 5.6.2009, recante "variante al permesso di costruire n. 76 del 17.9.2008 per la costruzione nuovo edificio ad uso residenziale in edilizia convenzionata in attuazione del programma integrato di intervento" (pratica edilizia n. 53/2009), articolando le seguenti censure:

I. illegittimità derivata;

II. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

III. violazione dell’ordinanza cautelare del Tar n. 338 del 18 marzo 2009 che ha sospeso il permesso di costruire n.76/2008 del 17 settembre 2008; violazione degli artt. 32 e 38 della l. Regione Lombardia n. 12/2005 per mancata acquisizione del parere dell’asl.

9. A fronte del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione comunale della documentazione inerente la pratica edilizia n. 53/2009 e, in particolare, delle tavole di progetto dalla n. 1r alla n. 18r, i ricorrenti propongono un quinto ricorso per motivi aggiunti lamentando:

I. violazione degli artt. 8 e 9, d.m. n. 1444/1968, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione, sviamento: l’altezza complessiva del corpo di fabbrica in progetto, antistante l’immobile di proprietà dei ricorrenti, è di m. 13,90 mentre la distanza tra i due edifici è di 13,57 m.;

II. il progetto approvato prevede l’edificazione di 18.891,06 mc in violazione del prescritto indice di edificabilità fondiaria;

III. nullità del titolo edilizio in quanto volto ad eludere l’ordinanza del Tar n. 338/2009.

10. Con ordinanza n. 994 del 27 agosto 2009, questo Tribunale ha nuovamente accolto la domanda cautelare, sospendendo il titolo edilizio, limitatamente alla parte in cui viola – con un elemento di "ornamento" – l’altezza massima consentita.

11. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle censure dedotte.

12. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata cooperativa "Diritto alla casa 1982", deducendo, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità delle censure proposte – con riferimento al quarto motivo di ricorso – con memoria depositata in data 15 ottobre 2010, in quanto tardive ed irrituali.

13. Con sentenza non definitiva n. 329 del 1° febbraio 2011, questo Tribunale in parte ha accolto il ricorso, in parte lo ha dichiarato inammissibile ed in parte improcedibile.

14. Con la stessa pronuncia, ai fini della decisione del quarto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha disposto istruttoria, chiedendo all’amministrazione una relazione che chiarisse i criteri e le norme applicate ai fini della determinazione della superficie territoriale (mq. 13.965,00) e della superficie fondiaria (mq. 13.275,00), oltre all’acquisizione di una copia delle norme tecniche attuative del p.r.g., ed, in particolare, dell’art. 3.

15. All’udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

16. Con il quarto motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle delibere impugnate per violazione dell’indice di edificabilità fondiaria imposto dal Comune e, con il secondo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti sostengono che il progetto approvato con il permesso di costruire n. 53/2009 prevederebbe l’edificazione di 18.891,06 mc, in violazione del prescritto indice di edificabilità fondiaria.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, non possono trovare accoglimento.

Il p.i.i. ha previsto l’edificazione di una volumetria complessiva pari a 19.000 mc., distribuita su una superficie territoriale di 13.965,00 mq. (corrispondente alla superficie totale dell’intervento) e una superficie fondiaria di 13.275,00 mq. (pari alla differenza tra la superficie territoriale e le aree di rispetto stradale).

Entrambe le superfici (e, conseguentemente gli indici di fabbricabilità, territoriale e fondiario) non sono state conteggiate come previsto dall’art. 3 delle n.t.a.

La superficie territoriale è stata misurata al lordo è non al netto delle aree di rispetto stradale; la superficie fondiaria, invece che consistere nella parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per l’urbanizzazione, i parcheggi e il verde primario, come previsto dall’art. 3, è stata calcolata detraendo alla superficie totale le aree di rispetto stradale.

Quella che viene indicata come superficie territoriale è, in realtà, la superficie totale dell’intervento mentre quella indicata come superficie fondiaria è, in base alla definizione della n.t.a., la superficie territoriale.

La superficie fondiaria – come definita dall’art. 3 delle n.t.a. – e, quindi l’indice fondiario, inteso quale volume massimo costruibile per ogni unità di superficie fondiaria, non sono stati, quindi, presi in considerazione.

Tutto ciò non può però portare all’annullamento del programma integrato di intervento.

L’art. 3 delle n.t.a. nel definire la superficie territoriale la riferisce a "un’area inserita con destinazione omogenea di zona nel p.r.g. da assoggettare ad intervento urbanistico attuativo" mentre riferisce la superficie fondiaria a "un’area a destinazione omogenea sulla quale il p.r.g. si attua a mezzo di intervento diretto".

In caso di pianificazione attuativa, la norma prende, dunque, a riferimento la sola superficie territoriale, attribuendo rilievo unicamente al carico di edificazione complessivo gravante sull’intera zona, e non considera invece la superficie fondiaria.

Inoltre, la circostanza che il p.i.i. fosse in variante al p.r.g. e che le superfici oggetto dell’intervento, le funzioni insediate, le volumetrie (con l’indicazione della edificabilità massima in termini assoluti) e le attrezzature pubbliche previste siano state comunque chiaramente evidenziate nella relazione tecnica e nelle tavole allegate alla deliberazione di approvazione, così come disposto dall’art. 92, c. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005 (cfr. planimetrie 1/b e 2/b), non consente di ravvisare una illegittimità nell’utilizzo di differenti modalità di calcolo degli indici rispetto a quanto previsto all’art. 3 delle n.t.a.

17. Rimane da esaminare la domanda di risarcimento dei danni.

Poiché all’unica illegittimità accertata all’esito del presente giudizio – concernente le delibere di adozione e di approvazione del p.i.i. nella parte in cui prevedono che l’edificio possa raggiungere un’altezza massima pari a 18 metri, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8, d.m. 1444/1968 e per violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 – hanno ovviato il permesso di costruire n. 53/2009 ed il permesso di costruire in variante rilasciato il 1° ottobre 2010, alcun danno ingiusto è stato cagionato ai ricorrenti: la domanda risarcitoria è, pertanto, infondata e va respinta.

18. Per le ragioni esposte il ricorso è, in questa residua parte, infondato e va, pertanto, respinto.

19. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne dispone la compensazione per un terzo e nella restante parte, in considerazione della soccombenza, le pone a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio per un terzo e nella restante parte condanna i ricorrenti al pagamento di euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 a favore del Comune di Agrate Brianza e 2.000,00 a favore della Cooperativa D.A.C. – oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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