Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 01-08-2011, n. 30397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25.3.10, la corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza 1.7.09 del tribunale di Lagonegro, con la quale M. G.F. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di 4 mesi di reclusione e Euro 200 di multa, perchè ritenuto colpevole del reato di fiuto di un’auto, aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 4.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: i giudici di merito non hanno dato rilievo alle dichiarazioni testimoniali, che sono valutabili quale conferma della tesi difensiva del M., secondo cui egli si è impossessato dell’auto, nell’ambito di una trattativa per il suo acquisto, trattativa che prevedeva l’autorizzazione, data dal proprietario, di utilizzarla a scopo di prova.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto propone una serie di critiche a valutazioni fattuali contenute nella decisione impugnata, assolutamente immeritevole di censura in sede di giudizio di legittimità, in virtù della sua fedele corrispondenza delle argomentazioni alle risultanze processuali e della loro razionale interpretazione.

Nel caso in esame, la struttura razionale della motivazione della sentenza della corte territoriale ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze, costituite dalle testimonianze, correttamente valutate come dimostrative del divieto chiaro e perentorio del proprietario di utilizzazione dell’auto, una volta verificatosi il comprovato e pacifico incidente dell’auto e dei conseguenti danni, causati dall’imputato. Le considerazioni contenute nei motivi sono del tutto prive di fondamento probatorio e ancorate alla tesi alternativa del presunto o tacito consenso dell’avente diritto, riguardante accadimenti nettamente antecedenti al divieto suindicato. E’ quindi del tutto priva di fondamento la tesi dell’assenza di dolo nel comportamento del M.. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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