T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, proprietaria di immobili nel comune di Muggiò, ha presentato nel 2006 una dia per la rimozione di parte della cancellata esistente e la posa di nuovi cancelli carrai.

Nel corso del 2008 pervenivano all’Ufficio tecnico segnalazioni da parte dei proprietari limitrofi, che denunciavano l’effettuazione di opere irregolari da parte della sig. C., consistenti nella modifica dello scivolo di accesso allo scantinato, nella costruzione di una recinzione in muratura e nell’ampliamento di un edificio rustico già esistente.

L’Ufficio tecnico effettuava alcuni sopralluoghi, duranti i quali accertava anche la presenza di manufatti realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, veniva notificata l’ordinanza qui gravata, con cui si dispone la demolizione delle seguenti opere eseguite:

– lo scivolo di accesso al seminterrato, modificato nella parte ricadente sull’area di cui al fg. 3 mapp. 237;

– la recinzione, realizzata con blocchi di calcestruzzo tipo svizzero e rete metallica, sino alla quota di pavimentazione di mt + 2,50;

– il rustico, costituito da un blocco in mattoni pieni, di dimensioni mt 5,10×7,20 e altezza da mt 2,00 a mt 3,50; struttura di blocchi di calcestruzzo in adiacenza al parapetto, con annessa tettoia, adibito ad uso deposito;

– una tettoia di dimensione m 4,40×4,50, avente struttura in tubi di ferro e copertura in travi, adibita a ricovero auto;

– un box prefabbricato in lamiera, adibito a deposito.

Avverso detta ordinanza parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1, 3 L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art 97 Cost.; del principio di buon andamento e di imparzialità;eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento: l’Amministrazione ha effettuato una istruttoria lacunosa, senza valutare puntualmente le osservazioni presentate;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art 31 DPR 380/2001; violazione dell’art 97 Cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento: non è stato considerato che il rustico è opera risalente agli anni "60;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art 41 L.R. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria: la recinzione è stata realizzata in forza di titolo edilizio.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n.997/2010 la domanda cautelare veniva accolta, limitatamente alla demolizione del rustico, dello scivolo e della recinzione.

All’udienza del 7 luglio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Viene impugnata l’ordinanza con cui si dispone la demolizione di una pluralità di opere realizzate dalla ricorrente sull’area di sua proprietà.

L’interesse al ricorso attiene alle prime tre opere, in quanto parte ricorrente ha dichiarato di aver effettuato la demolizione della tettoia e del box prefabbricato.

2) Il Collegio non ravvisa elementi per modificare quanto già affermato in sede cautelare, circa l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di istruttoria, che ha portato l’Amministrazione a disporre la demolizione di varie opere, senza aver preso in considerazione le osservazioni e la documentazione presentate dall’interessata, limitatamente alle opere dello scivolo e del rustico.

Tale carenza istruttoria emerge, sotto profili differenti, per le suddette due opere, oggetto dell’ordinanza.

2.1 Rispetto allo scivolo la ricorrente ha rappresentato all’Amministrazione (cfr osservazioni ex art 10 bis L. 241/90 – doc. 18) che si tratta di un’opera "connessa alle lavorazioni eseguite con dia 257/06 (ancora aperta) che riguardano l’apertura di nuovi cancelli".

Nelle suddette osservazioni viene precisato poi che le modifiche apportate allo scivolo, rispetto al progetto assentito sarebbero state oggetto di una dia in variante ai sensi dell’art 41 L.R. 12/2005.

Rispetto a queste osservazioni l’Amministrazione ha omesso ogni riscontro.

2.2 Rispetto al rustico, la proprietà aveva fatto presente che il manufatto era risalente nel tempo, venendo citato in un atto notarile del 1966 e che, collocandosi in una zona esterna al tessuto abitato, nessun titolo edilizio era allora necessario.

L’Amministrazione sul punto si è limitata a riportare le dimensioni del fabbricato, senza alcun riferimento al profilo sollevato dalla ricorrente relativo alla necessità o meno del titolo edilizio.

E’ quindi indubbio che per queste opere l’ordinanza sia stata adottata senza una completa istruttoria, intesa a definire in termini puntuali l’entità degli abusi, dopo le controdeduzioni dell’interessata.

3) Quanto alla recinzione, la ricorrente, in sede di osservazioni, aveva fatto osservare che la recinzione sarebbe stata realizzata in forza di dia n. 257/2006, avente ad oggetto "recinzione altre opere – apertura nuovi cancelli".

Tuttavia, come ha evidenziato la difesa dell’Amministrazione, l’abuso relativo alla recinzione si concretizzerebbe nella realizzazione di un muro di separazione tra i mapp. 238 e 237 avente altezza di m 1,00 e rete metallica sovrapposta, fino ad arrivare all’altezza di mt 1,70.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’opera risulta priva di titolo edilizio e quindi l’ordine di demolizione è legittimo.

3) Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ ordinanza n. 8/2010 nella parte in cui dispone la demolizione delle opere relative allo scivolo e del rustico.

Va respinto per il resto.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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