Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28678 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Immobiliare Sampolo srl, in persona del legale rappresentate P.G. citava in giudizio avanti al tribunale di Palermo, R.A., chiedendo che si disponesse ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del preliminare di vendita con la medesima stipulato, con la di lei condanna al pagamento della restante parte del prezzo, all’accollo diretto del mutuo acceso con il Banco di Sicilia per L. 75.000.000, nonchè al pagamento degli interessi sulla somma di L. 10.000.000, al tasso di sconto praticato dalla banca.

La R., rimasta in primo tempo contumace, si costituiva solo quando, nel corso del giudizio, la società attrice modificando la propria originaria domanda, chiedeva, in luogo dell’adempimento, la risoluzione del contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 c.c., per l’inadempimento della promissaria acquirente, con il risarcimento del danno consistente negli interessi di mora ed accessori maturati e maturandi sulle rate di mutuo rimaste insolute a causa del mancato accollo di esso da parte della convenuta (con rivalutazione ed interessi legali), oltre al danno derivante dal mancato godimento dell’immobile, che doveva essere riconsegnato ad essa società attrice.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice di risoluzione del contratto preliminare in discorso siccome inammissibile ed infondata, e spiegava a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione dell’intera somma fino Allora versata alla venditrice, comprensiva delle rate di mutuo già corrisposte.

L’adito tribunale, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento imputabile alla R. proposta dalla Immobiliare Sampolo srl; rigettava la domanda riconvenzionale e dichiarava inammissibili le altre domande proposte dall’attrice.

Avverso la sentenza proponeva appello la R., insistendo per il rigetto della domanda di risoluzione avversaria e, in subordine, chiedendo l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale di restituzione di tutte le somme da essa pagate quali ratei del prezzo convenuto, comprese quelle relative al mutuo. Si costituiva l’appellata chiedendo la conferma della pronuncia, deducendo che la domanda di restituzione avanzata dalla R. era inammissibile perchè proposta solo nel giudizio d’appello e in via subordinata; in ogni caso rilevava che le somme richieste da controparte erano da compensare in tutto o in parte, con il protratto godimento dell’immobile da parte della R..

L’adita Corte d’Appello di con sentenza n. 726/2005 depositata in data 25.05.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda riconvenzionale della R. e condannava la società appellata al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 36.761,40, con gli interessi legali. Sottolineava la corte che la R. aveva formulato richiesta di restituzione delle predette somme fin dalla sua costituzione nel giudizio di 1^ grado, ed il pagamento delle rate di mutuo dalla stessa pagate, poteva considerarsi un fatto pacifico ed incontestabile per cui essa aveva diritto al loro rimborso. Non poteva invece disporsi la compensazione delle somme dovute all’appellante con il credito della società in relazione al godimento dell’immobile da parte della R. perchè tale credito non era stato mai da essa quantificato.

Avverso la predetta pronuncia, la srl Immobiliare Sampolo ricorre per cassazione sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso la R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., e, con il 2^ motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda di restituzione avanzata dalla R., che era inammissibile in quanto formulata solo nel giudizio d’appello;

avrebbe errato la Corte quando ha ritenuto che la domanda stessa era stata formulata già in primo grado, perchè anche in tal caso la domanda era inammissibile perchè tardiva come affermato dal 1^ giudice.

Sottolinea altresì la ricorrente che le somme richieste in restituzione non erano state pagate dalla R. alla società esponente bensì alla Banca erogatrice del mutuo, cioè ad un terzo.

Si tratterebbe comunque di somme dovute a titolo d’interessi di mora, che quindi non sarebbero comprese nell’art. 9, u.c. del contratto.

Le suddette doglianze non sono fondate.

Osserva il Collegio, quanto alla domanda riconvenzionale, che essa era stata avanzata dalla convenuta R. con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ma che sulla stessa, ancorchè tardiva, l’attrice aveva accettato il contraddittorio, nulla avendo eccepito in merito. Quanto alle altre doglianze esse non risultano in precedenza proposte e quindi sono inammissibili.

L’esponente censura inoltre la sentenza in relazione alla negata compensazione del credito della società connesso al protratto godimento dell’immobile da parte della R., in quanto – secondo la Corte siciliana – "la società non avrebbe determinato l’ammontare del credito conseguente a detto godimento, che non potrebbe essere individuato con un processo di mero calcolo"; invero, sottolinea l’esponente era incontestato ed incontestabile che essa aveva usufruito dell’appartamento per più di tredici anni.

Anche detta doglianza non ha pregio, trattandosi di questioni di fatto, non censurabili in questa sede. Questa S.C. ha infatti statuito che "la compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione; la verifica della sussistenza di tale requisito, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. Sez. 3, n. 18775 del 26/09/2005).

In conclusione il riscorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.400,00, di cui Euro 3.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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