Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28677 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su ricorso del (OMISSIS), il Presidente del locale Tribunale emise decreto ingiuntivo in data 8.2.00 nei confronti di C.G., per il pagamento della somma di L. 11.230.239,a titolo di quota relativa a spese straordinarie riguardanti un piazzale di uso comune. Si oppose l’intimato deducendo la propria estraneità al condominio. Quest’ultimo resistette all’opposizione, sostenendo che l’opponente, in quanto proprietario di uno stabile confinante con il piazzale suddetto, era tenuto alla partecipazione ai relativi oneri.

Istruita documentalmente la causa,con sentenza del 18.4.2001 il Tribunale di Vasto accolse l’opposizione, ma la Corte di L’Aquila, a seguito dell’appello del condominio, cui aveva resistito l’appellato, ribaltò la decisione, rigettando l’opposizione con condanna del C. alle spese del doppio grado.

Riteneva la corte abruzzese non ostativa all’obbligo di contribuire alla controversa spesa la non appartenenza del C. al condominio istante, atteso che il piazzale, sul quale avevano accesso – come risultava dalla documentazione fotografica e dalla stessa descrizione fornita da una relazione tecnica di parte appellata – sia l’ala A dello stabile, costituente il condominio (OMISSIS), sia quella B, appartenente all’opponente, doveva considerarsi comune, in virtù dell’insuperata presunzione di cui all’art. 1117 c.c., in siffatti casi applicabile in via analogica per costante giurisprudenza, come confermato anche dalla disamina dei titoli, con la conseguente obbligazione di contribuzione proporzionale anche a carico dell’opponente.

Contro la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non ha resistito il condominio intimato.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce nei due motivi, rispettivamente, "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 184 c.p.c." e "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 63 disp. att. cod. civ., circa l’operata inversione dell’onere della prova".

I motivi sono entrambi infondati.

Con il primo si lamenta che,accertando la comproprietà dell’area cortilizia, i giudici di appello abbiano dato ingresso, in violazione sia del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ia del divieto di mutatio libelli, ad una inammissibile domanda nuova,non dipendente da quella principale azionata in via monitoria, nè dai motivi di opposizione.

La censura è manifestamente infondata, poichè la tematica relativa all’appartenenza dell’area, cui si riferiva la pretesa di pagamento avanzata dal condominio attore, costituiva oggetto di una questione pregiudiziale, che i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente affrontare in funzione dell’anzidetta richiesta, cui il C. si era opposto, negando la propria qualità di condomino. Non vi è stato, dunque, alcun ampliamento del petitum, nè mutamento della causa petendi, che nel giudizio di ordinaria cognizione introdotto a seguito dell’opposizione sono rimasti comunque quelli originari, connotanti la richiesta di contribuzione ex art. 1118 c.c., in rel. all’art. 1104 c.c., alle spese inerenti la cosa in questionerà cui appartenenza comune si rendeva indispensabile, in via incidentale, accertare ai fini della domanda di pagamento ed a seguito dell’eccezione dell’opponente.

Quanto poi alla pendenza di altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto l’appartenenza del "piazzale" de quo, che si sarebbe concluso in senso favorevole all’odierno ricorrente, trattasi di circostanza che avrebbe potutole del caso ed adeguatamente provata in sede di merito comportare la sospensione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Ma, a tal proposito, nella sentenza impugnata la corte territoriale ha rilevato come di tale pendenza non fosse stata prodotta alcuna prova, sicchè correttamente ha proceduto al suddetto necessario accertamento incidentale; nè a tal riguardo il ricorrente espone alcuna specifica censura, che avrebbe potuto rilevare soltanto nella diversa ipotesi in cui avesse fornito ai giudici di merito adeguata prova della pendenza del diverso e pregiudiziale giudizio vertente sull’area in questione.

Non miglior sorte merita il secondo motivo,con il quale si lamenta malgoverno dei principi regolanti l’onere probatorio, in base ai quali sarebbe spettato alla parte attrice provare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di pagamento.

Al riguardo tale onere risulta assolto con la deduzione di condominialità dell’area ed il richiamo alla presunzione di cui all’art. 1117 c.c., che è stata correttamente applicata nella specie e che è rimasta insuperata, alla stregua di accertamento di fatto adeguatamente motivato anche con richiamo alla relazione peritale prodotta dallo stesso C., sulla base dell’essenziale rilievo che il piazzale risultava interposto tra i due distinti edifici ed a servizio di entrambi, ed alla luce del principio giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. tra le più recenti Cass. 2^, n. 13883/10, 17332/11), secondo cui detta presunzione si applica anche agli spazi oggettivamente e stabilmente destinati a servizio e godimento di edifici diversi, ancorchè costituiti in distinti condomini, con la conseguenza che i partecipanti all’uno ed all’altro sono tenuti a partecipare, in proporzione alle rispettive quote, alle relative spese di conservazione.

Quanto alle modalità di ripartizione di tali spese, la corte ha evidenziato come l’opponente non avesse sollevato espresse censure al riguardo, sicchè anche sul punto la decisione risulta adeguatamente motivata, con argomentazione che in questa sede non viene specificamente confutata, come avrebbe dovuto, richiamandosi in contrario eventuali deduzioni attinenti al quantum della richiesta.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Nulla, infine, sulle spese, in assenza di resistenza dell’intimato condominio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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