Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28675

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imento del processo

Con atto notificato il 13.5.98 A.M.V. e C.A. citarono al giudizio del Tribunale di Voghera M.A., P.L. e Po.Lu., al fine di sentir dichiarare l’inesistenza di alcun diritto delle convenute sul fondo di essi attori, identificato in catasto al F. 9, mapp. 21, partita 1622, sito Comune di Montecalvo Verseggia, fraz. Frenzo, con condanna delle medesime al risarcimento dei danni.

Costituitesi le convenute, chiesero il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, accertarsi la comproprietà del bene suddetto.

Espletata consulenza tecnica di ufficio,con sentenza n. 397 del 2001 l’adito Tribunale dichiarò la sussistenza di una comunione indivisa, in ragione di 1/3 per ciascuna quota, tra: 1) " M.A., P.L. e Po.Lu., quali eredi di T.M., dante causa di B.E."; 2) " C.A. ed A.M.V., aventi causa di V.M., a propria volta avente causa D.B.A."; 3) "aventi causa di B.C." (questi ultimi non partecipanti al giudizio).

Il giudice elencava nello stesso dispositivo i vari passaggi del bene, a partire dall’atto pubblico di divisione intervenuto il 5.2.1925 tra i suddetti B., e compensava interamente le spese del giudizio.

Tale decisione, appellata dagli attori ,con resistenza delle convenute, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19/1-4/12/2005, compensando anche le spese del secondo grado.

La corte suddetta perveniva alle medesime conclusioni del primo giudice partendo dall’interpretazione dell’atto pubblico sopra citato, dal quale riteneva, sulla base delle intenzioni dei condividenti, desunte dal contesto non solo letterale, ma anche complessivo del negozio, che la superficie in questione, costituita da aree cortilizie non ricomprese nelle assegnazioni in proprietà esclusiva, fosse rimasta indivisa tra le parti e che la successiva intestazione catastale ai soli attori della partita 1622, attualmente corrispondente al mappale 21 del F. 9, fosse frutto di un errore d’interpretazione del frazionamento, che aveva indotto il funzionario ad annullarlo.

Contro tale sentenza ricorrono, con unico motivo, l’ A. e la C..

Resistono la M. e le P. con controricorso. Vi è memoria per i ricorrenti.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso si deduce "omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", censurandosi l’interpretazione dell’atto di divisione del 1925, con specifico riferimento alla ritenuta riserva di comunione a favore di tutti i condividenti relativa a quella parte del mappale n. 21, poi divenuta particella 21/a, a seguito del frazionamento, che, contrariamente a quanto ritenuto dei giudici di merito e come evidenziato dal c.t.u., non sarebbe stata inclusa tra i beni lasciati indivisi, ma soltanto gravata da un diritto di uso, a favore in particolare di B. C., al quale nessun diritto di proprietà o servitù sarebbe stato attribuito sul mappale in questione.

Da tanto sarebbe derivata la conseguenza, non rilevata dalla corte territoriale, che un volta pervenuta, per effetto di successivi atti traslativi del 1936 e 1939 ad B.A., già assegnatario del mappale 21/c, la proprietà anche del mappale 21/b, quella del mappale 21/a, costituente una pertinenza degli altri due derivati dal frazionamento, si sarebbe concentrata in capo al medesimo.

Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nel palese tentativo di accreditare una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella fornita dai giudici di merito, in particolare dalla corte territoriale, senza evidenziare alcuna omissione o illogicità argomentativa afferente la motivazione, nè malgoverno dei canoni di ermeneutica negoziale, la cui violazione neppure viene specificamente dedotta.

La corte, invero, è pervenuta alla conclusione che la superficie in contestazione, quale restante parte del mappale n. 21, non formante oggetto delle attribuzioni ai condividenti, fosse rimasta in comunione di tutti gli stessi (ivi compreso B.C.), accertandone l’effettiva volontà negoziale, in conformità ai dettami di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza arrestarsi all’apparente significato letterale delle parole, ma sulla base di un’interpretazione complessiva delle clausole dell’atto, evidenzianti l’intenzione di destinare ad aia comune quella particella e le altre con essa menzionate, in contesto nel quale il termine "uso" non era indicativo del più limitato ius in re aliena (la cui ipotizzata sussistenza, peraltro, avrebbe comunque comportato l’infondatezza della proposta actio negatoria), bensì quale connotato della specifica destinazione ad aia conferita a quello spazio, rimasto accessorio a tutte le circostanti parti in cui il fondo era stato diviso.

Decisiva,a tal riguardo,risulta la ratio decidendi, che neppure risulta oggetto di una specifica censura, secondo cui nell’atto di divisione non era dato rinvenire alcuna disposizione da cui potesse desumersi che la superficie de qua, vale a dire il mappale n. 21/a non compreso nelle assegnazioni in piena proprietà, fosse comune ed accessoria ai soli mappali 28 e 29, attribuiti a B.E. ed a B.A. e M., e non anche all’altro condividente; sicchè già tale sola circostanza, vale a dire l’assenza di una previsione espressa attribuente solo ad alcune parti un bene incluso nel compendio oggetto della divisione, sarebbe stata da sola sufficiente a giustificare la permanenza del relativo stato di comunione.

Quanto al profilo di censura relativo alla mancata condivisione del parere del c.t.u., è agevole osservare come i giudici di merito non lo abbiano del tutto "ignorato", come si lamenta, avendo invece dato esauriente conto delle ragioni per cui si sono discostati dallo stesso, peraltro non in punto di accertamenti di natura tecnica o di fatto, ma sul piano, puramente giuridico, dell’interpretazione degli attratti vita che compete esclusivamente al giudice ed in ordine alla quale non è neppure astrattamente ipotizzabile alcun vizio della motivazione.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso in favore dei resistenti delle spese processuali, che liquida nella complessiva misura di Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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