Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28673 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4.10.2001 P.G.B. proponeva appello alla sentenza del giudice unico del tribunale di Ragusa del 5.7.2000 che aveva accolto l’opposizione a d.i. emesso dal Presidente del tribunale per il pagamento di L. 151.607.554 per compensi professionali a carico del Comune di Monterosso Almo, revocando il d.i..

Costituitosi il contraddittorio, la Corte di appello, con sentenza 246/2005, rigettava l’appello, con condanna alle spese, sul presupposto che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che la clausola del disciplinare di incarico che subordinava il pagamento dei compensi al finanziamento dell’opera fosse vessatoria e ciò non solo perchè l’art. 1341 c.c., non è applicabile analogicamente ma anche perchè la disposizione contrattuale era frutto di una convenzione raggiunta liberamente tra le parti anche se impostata su disciplinare tipo delle pubbliche amministrazioni.

Richiamava giurisprudenza di questa Corte.

Ricorre P. con tre motivi, non svolge difese il Comune.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 1341,1355, 1359, 1375 c.c., art. 1341 c.c., comma 2, artt. 1418, 1419 c.c., e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso che la clausola fosse vessatoria nonostante inibisse sine die il soddisfacimento del diritto ai compensi.

Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 1355, 1341, 1359, 1375 c.c., art. 1341 c.c., comma b, artt. 1418, 1419 c.c., vizi di motivazione, erronea applicazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., perchè l’ente non ha provato i fatti estintivi della propria obbligazione ed è pacificamente emerso dalla ctu che il Comune non aveva mai trasmesso all’organo tecnico competente il progetto per l’approvazione.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c., circa la condanna alle spese.

Le censure non meritano accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di una pluralità di disposizioni normative e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo, il ricorrente ripropone le doglianze dei gradi di merito, introducendo elementi nuovi nel secondo motivo, senza superare la logica e corretta motivazione della Corte di appello, conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte richiamata.

Nè vale dedurre che la clausola inibisce sine die il soddisfacimento del credito perchè anzi obbedisce a razionali criteri ispirati all’interesse generale di non gravare l’amministrazione di spese per le quali non sia prima intervenuto il finanziamento.

La seconda censura, in parte nuova e non autosufficiente, non tiene conto della circostanza che l’onere della prova incombe sull’opposto, attore in senso sostanziale e che la sentenza, a pagina sei, deduce senza sostanziali censure, che il progetto non è stato approvato per la mancata collaborazione dell’ing. P. che non vi ha apportato le modifiche richieste dal committente, il quale aveva già inserito il PARF (programma di attivazione della rete fognaria) nel programma triennale delle OO.PP..

La terza censura è infondata per la evidente e totale soccombenza.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, per la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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