T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 1367 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. M.P. è proprietaria di un appartamento sito al piano terra del Condominio Vicoletto Cieco Borgo Tescherio, nel Comune di Verona.

B. L’immobile condominiale ha costituito oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, il cui progetto è stato elaborato nel 2003, assentito dall’amministrazione comunale ed eseguito nel 2004.

C. Con lettera del 23 settembre 2004 la P. ha rappresentato all’amministrazione comunale che negli elaborati grafici predisposti dall’Arch. B. – professionista incaricato dell’elaborazione del progetto – lo stato di fatto non era stato correttamente rappresentato, essendo stata omessa l’indicazione di una tettoia che, secondo quanto asserito dalla P., è presente nella parte antistante l’ingresso della propria abitazione sin dalla metà degli anni "50 del secolo scorso e che, pur avendo costituito oggetto di interventi di manutenzione, non era stata mai rimossa nel corso del 2003 – cioè all’epoca di presentazione dei suddetti elaborati all’amministrazione comunale – giacché solo nel 2004, al fine di consentire alla ditta incaricata l’installazione delle impalcature necessarie per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, si era proceduto alla rimozione provvisoria della copertura di tale tettoia, ripristinata alla fine dei lavori.

D. La P. ha, dunque, richiesto all’amministrazione comunale di accertare tale erronea rappresentazione a motivo del pregiudizio che tale circostanza avrebbe potuto arrecare in relazione all’istanza di condono edilizio dalla stessa presentata, avente ad oggetto proprio la tettoia de qua.

F. L’amministrazione comunale ha, dunque, avviato il procedimento di verifica, nel corso del quale sia l’Arch. B. sia l’amministratore pro tempore del Condominio, Antonio Raimondo, hanno prodotto le proprie osservazioni – evidenziando la correttezza degli elaborati progettuali e, dunque, l’avvenuta rimozione della tettoia prima dell’ultimo sopralluogo eseguito dall’Architetto – successive, peraltro, ad un esposto dagli stessi presentato in data 13 ottobre 2004.

G. Successivamente, l’amministrazione ha adottato il provvedimento con il quale ha disposto l’archiviazione del procedimento, sulla base degli elementi forniti dall’Avv. Dario Finardi, legale dell’Arch. B. e dell’amministratore del Condominio.

H. M.P. ha, dunque, impugnato il suddetto provvedimento con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo le seguenti censure:

– eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti giacché l’esistenza della tettoia all’epoca dell’elaborazione e della produzione dei progetti era attestata sia dalla documentazione fotografica prodotta dall’Arch. B. nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio per i lavori di manutenzione straordinaria sia dalle dichiarazioni rese dal Geom. Lavorenti – il quale ha attestato di aver provveduto alla rimozione della tettoia nel corso dell’esecuzione dei lavori, avvenuti nel 2004 – e da altri soggetti;

– violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, non avendo l’amministrazione eseguito alcun approfondimento o accertamento idoneo a rilevare la reale situazione di fatto e, conseguentemente, la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali.

I. Il Comune di Verona e l’Arch. B. si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto improcedibile e comunque infondato.

L. All’udienza del 16 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente e da quella dell’Arch. B..

Le suddette difese, infatti, evidenziano che l’interesse sotteso all’istanza di verifica e accertamento presentata dalla ricorrente all’amministrazione comunale è da correlare – come chiaramente emerge dalla stessa domanda – al procedimento avviato dalla P. per il condono della tettoia, nell’ambito del quale, ovviamente, assume rilevo l’epoca di realizzazione dell’abuso e, ancor prima, l’oggettiva esistenza delle opere; siccome tale istanza è stata favorevolmente riscontrata dall’amministrazione comunale, che ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria in data 23 dicembre 2009, deve ritenersi, dunque, venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio.

1.1.L’eccezione non può trovare accoglimento.

Il Collegio evidenzia, infatti, che la ricorrente ha manifestato il perdurante interesse alla decisione della causa, insistendo sull’illegittimità del provvedimento gravato e sull’utilità connessa all’accertamento della situazione di fatto esistente al tempo di presentazione degli elaborati progettuali (pag. 5 della memoria di replica del 25 maggio 2011).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda (Cons. St., sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323).

Nella fattispecie, dunque, non può ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione, non potendosi escludere l’utilità della pronuncia anche in relazione all’accertamento richiesto dalla ricorrente all’amministrazione ed ai possibili riflessi della determinazioni assunta sul permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2009.

2. Il ricorso è fondato.

Prioritario ed assorbente risulta l’esame del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, non avendo l’amministrazione eseguito alcun approfondimento o accertamento idoneo a rilevare la reale situazione di fatto e, conseguentemente, la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali.

Dalla documentazione versata in atti e valutata dall’amministrazione nel corso del procedimento, infatti, non emerge in maniera inequivoca che la tettoia sia stata rimossa in epoca precedente a quella di installazione dei ponteggi e che, dunque, al tempo dell’elaborazione dei grafici progettuali descrittivi dello stato di fatto si fosse già proceduto alla sua demolizione.

Come chiaramente emerge dal provvedimento gravato, l’amministrazione si è limitata a rappresentare ed a porre a fondamento della determinazione assunta esclusivamente gli elementi prodotti dell’Arch. B. e dall’amministratore del condominio senza procedere ad un’adeguata valutazione anche di quelli addotti dalla P., tra i quali, oltre alle numerose dichiarazioni rese da una serie di soggetti attestanti che la tettoia non ha costituito oggetto di rimozione nel corso del 2003 – dichiarazioni non meno significative di quelle di contenuto contrario indicate dall’amministrazione nel provvedimento gravato – anche quella resa dal Geom. A.L., titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori nonché le foto prodotte dallo stesso architetto, sia pure solo ad integrazione della domanda presentata, dalle quali emerge l’esistenza della tettoia.

In assenza, dunque, di elementi univoci, l’amministrazione avrebbe dovuto quanto meno avviare un approfondimento istruttorio sufficientemente adeguato, invece che acriticamente confermare le conclusioni del B. e dell’amministratore del condominio.

Con ciò il Collegio non intende in alcun modo affermare la correttezza della ricostruzione e delle attestazioni della P. bensì esclusivamente rilevare l’inadeguatezza dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, evidenziata dagli stessi giustificativi posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Per tali ragioni il ricorso va, quindi, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e, per l’effetto, il provvedimento gravato va annullato.

5. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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