Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 01-08-2011, n. 30476 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 13.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata da M.M. in relazione ai semestri di pena espiata dal 17.10.1998 al 17.10.2008.

In specie, il tribunale riteneva infondato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza anche alla luce della ulteriore documentazione acquista evidenziando che: il M. annovera precedenti penali per gravi reati commessi tra il 1997 ed 1998; che dagli elementi forniti dalla Procura distrettuale antimafia di Lecce emerge l’attuale appartenenza del predetto al sodalizio mafioso clan Strisciuglio nonostante lo stato di detenzione; in particolare, il collaboratore di giustizia B.A. aveva riferito che il M. distribuiva ai detenuti sostanza stupefacente del tipo hashish proveniente dal suddetto sodalizio grazie alla compiacenza di due agenti della polizia penitenziaria;

che tali dichiarazioni trovavano conferma anche nelle circostanze riferite da altri collaboratori di giustizia; che tali elementi costituivano il compendio indiziario posto a fondamento della ordinanza con la quale il Gip del tribunale di Bari aveva applicato al M. la misura cautelare della custodia in carcere nel gennaio 2006 nella quale al predetto viene attribuito un ruolo operativo non solo nella gestione dello stupefacente illegalmente introdotto nel carcere, ma anche nella gestione dei rapporti con gli affiliati al sodalizio e della condivisione delle informazioni; che con riferimento a dette vicende il M. era stato condannato con sentenza di primo grado del Tribunale di Bari del 22.12.2009 alla pena di anni quindici di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso; che ulteriore conferma si trae dalla valutazione del comportamento dell’istante durante la detenzione desumibile dai numerosi provvedimenti disciplinari risultanti a carico dello stesso relativi ad episodi di sopraffazione ed intimidazione dei detenuti ed alla partecipazione a disordini e sommosse, avvenuti nel 1998, 2001, 2003, e 2007. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il M., personalmente, censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

In specie, lamenta che il Tribunale ha negato la liberazione anticipata esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura distrettuale antimafia di Lecce senza operare una valutazione analitica ed autonoma, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in maniera frammentaria e in parte contraddittoria.

Nessuna valutazione concreta è stata operata dal tribunale in ordine alla attualità dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, tenuto conto, peraltro, che il clan Strisciuglio è stato di fatto smantellato a far data dal 2006 e che il ricorrente è ininterrottamente detenuto dal oltre dodici anni.

E’ stata omessa qualsivoglia valutazione dell’attività lavorativa svolta all’interno del carcere e della partecipazione alle iniziative trattamentali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

La L. n. 354 del 1975, all’art. 4 bis, comma 3 bis, prevede una preclusione assoluta all’applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione del capo sesto del titolo primo dell’ordinamento penitenziario (fra le quali rientra la liberazione anticipata), qualora la Procura nazionale antimafia ovvero la Procura distrettuale antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

La liberazione anticipata è, invece, espressamente esclusa dal novero dei benefici per i quali opera il divieto ( L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1) nei confronti dei condannati per i delitti di associazione di stampo mafioso, o aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 o per altri gravissimi reati (salvo che non collaborino con la giustizia).

Ne consegue che, con riferimento alle diverse situazioni previste dall’art. 4 bis, comma 1, parte prima, Ord. Pen., il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, non consentita, invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis, che viene in considerazione nel caso in esame.

L’esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354m art. 4 bis, comma 1, della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto – stabilito dall’ultimo comma della citata disposizione – di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata (Sez. 1^, n. 16748, 05/04/2006, Portulano, rv. 234674; Sez. 1^, n. 38270, 23/09/2005, Russo; Sez. 1^, n. 29862, 11/12/2003, Molendino, rv. 226956; Sez. 1^, n. 4421, 25/10/1993, Collura, rv. 195512).

Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall’art. 4 bis, ultimo comma, Ord. Pen. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosi del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali.

Sicchè, neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1^, n. 11661, 27/02/2008, Gagliardi, rv.239719;

Sez. 1^, n 4195, 09/01/2009, Calcagnile, rv. 242843).

2. Alla luce di tali premesse, l’ordinanza impugnata, ad onta delle censure mosse dal ricorrente essenzialmente riconducibili ad una rivalutazione in fatto ha operato una valutazione compiuta e logicamente coerente in ordine alla sussistenza di elementi acquisiti idonei a ritenere attuali i collegamenti del M. con la criminalità organizzata.

Il Tribunale in sede di reclamo non si è limitato ad affermare la sussistenza di una presunzione dell’attualità di detti collegamenti, ma ha valorizzato sia la circostanza che la partecipazione al sodalizio mafioso del ricorrente si sia manifestata proprio durante la carcerazione, sia le condotte oggettivamente valutabili poste in essere reiteratamente dal M. sostanzialmente durante tutto il periodo in valutazione e sino ad epoca di poco precedente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali, nonchè, al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a. versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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