Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 01-08-2011, n. 30475 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza depositata in data 7.6.2010 il Tribunale di Pisa, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., da H.A., in relazione alle sentenze in data 7.5.2008 e 10.3.2009 relative ai reati di rapina commessi in (OMISSIS).

Riteneva, infatti, il giudice dell’esecuzione che l’istante non aveva indicato elementi sufficienti ad individuare l’unicità del disegno criminoso, potendo l’identità del reato, delle modalità della condotta e la prossimità temporale essere indice di abitualità alla commissione di reati, piuttosto che della sussistenza di un originario unitario progetto criminoso.

D’altro canto dalle due sentenze emergeva che in entrambi i casi l’istante aveva negato di aver commesso le due rapine escludendo in tal modo elementi idonei a provare un progetto unico criminoso.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, H.A. deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove il giudice dell’esecuzione, pur avendo rilevato la sussistenza di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso (identità delle norme violate, del contesto e delle modalità dei fatti, nonchè, prossimità temporale e dei luoghi) ha escluso il riconoscimento della continuazione ed ha, quindi, illogicamente valutato gli elementi acquisiti, negando la continuazione sull’unico rilievo che il condannato aveva negato in sede di giudizio la propria responsabilità non fornendo in tale modo elementi idonei a ricostruire un progetto criminoso unitario.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p..

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed eventualmente la circostanza che i reati siano stati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Se è vero che la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5^, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo riv. 189980; Sez. 1^, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1^, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212), deve rilevarsi che – alla luce dei predetti principi – il provvedimento impugnato è inficiato da palese illogicità della motivazione in quanto il giudice dell’esecuzione ha escluso l’applicazione della continuazione in relazione a reati della medesima natura che sono stati commessi con le stesse modalità in danno di prostitute straniere prelevate sulla pubblica via, a distanza di pochi giorni, ritenendo insufficienti detti elementi ai fini della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, senza fornire sul punto alcuna ulteriore spiegazione se non quella che il condannato aveva negato la propria responsabilità nel corso del giudizio, circostanza dalla quale non può trarsi, anche sotto il profilo logico, alcuna valutazione negativa che ridondi in danno del condannato.

Come è noto, infatti, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare, tra l’altro, che la motivazione della pronuncia non sia "manifestamente illogica", ossia risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica e che non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Pisa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pisa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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