Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-09-2011, n. 5082 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.3387 del 2010 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto da B. A. concernente l’ottemperanza all’obbligo del Ministero della Giustizia di corrispondere le somme liquidate nel decreto della Corte d’Appello di Roma -Sez. Equa Riparazione n.00206/2005, con conseguente nomina del commissario ad actus in caso di ulteriore inadempienza nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa ed ulteriore liquidazione delle spese del giudizio.

Con nota in atti prot.n. 81263 del 7 ottobre 2010, il Ragioniere Generale dello Stato ha nominato la dott.ssa Rossini Doriana Dirigente S.I.Fi.P. commissario ad acta per l’ottemperanza alla predetta sentenza.

Quest’ultima con nota pervenuta a questa Sezione in data 20 gennaio del 2011, ha chiesto la proroga dei termini necessari per poter provvedere al pagamento delle somme anzidette a causa dell’indisponibilità, comprovata dalla documentazione trasmessa, delle somme nell’apposita voce di bilancia n.1264 (equa riparazione).

A seguito di ciò questa Sezione nell’antecedente camera di consiglio del 1 marzo scorso ha accolto la richiesta del Commissario ad acta prorogando il termine per adempiere di ulteriori 40, fissando contestualmente la nuova camera di consiglio del 5 luglio 2011

Alla predetta camera di consiglio è emerso che la parte ricorrente non ha ottenuto le somme ad essa spettante a seguito della predetta decisione di ottemperanza, evidentemente per ragioni collegata alla predetta indisponibilità di somme.

Il Collegio rileva che ai sensi dell’art.14 co. 2° del decreto legge 31 12.1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30, nonché del D.M 1 ottobre 2002, riguardanti l’esecuzione forzata nei confronti della p.a. per effetto di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali, è consentita l’emissione dell’ordine di pagamento con le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso quando vi sia assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio.

Ritiene quindi il Collegio che il Commissario ad acta, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata, debba disporre il pagamento di quanto dovuto al ricorrente mediante emissione del predetto ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ordina al Commissario ad acta di provvedere all’emissione dello speciale ordine di pagamento di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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