Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28657 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 giugno 2006, ha accolto i ricorsi proposti da P.C. e da P.B. e, per l’effetto, ha annullato le ordinanze- ingiunzione emesse nei loro confronti dal direttore generale dell’Ente Parco nazionale della Maiella per avere, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) e f), dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995, introdotto nel perimetro del Parco un’arma da fuoco in assenza della prescritta autorizzazione e ferito un’animale della fauna selvatica;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Ente Parco ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 agosto 2006, sulla base di tre motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Pubblico Ministero, perchè la sentenza impugnata era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione;

che difatti, le sentenze in tema di opposizione a sanzione amministrativa pubblicate a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono soggette ad appello, come si ricava dal testo dell’art. 26 del citato D.Lgs., che ha abrogato l’u.c., art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di opposizione;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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