Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28656 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2005, pronunciando sul ricorso proposto da G.M. avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.623,82 irrogatale per n. 24 violazioni di norme del codice della strada e oggetto della cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla s.p.a. Uniriscossioni e notificatale il 17 luglio 2004, ha accolto il ricorso limitatamente ad alcuni verbali, con correlato, parziale annullamento della cartella, mentre ha rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso stesso per i restanti 18 verbali di cui alla stessa cartella esattoriale, confermando, quindi, l’obbligazione della ricorrente per l’importo di Euro 2.016,36;

che per quanto qui rileva (ossia per i verbali per i quali l’opposizione è stata respinta), il Giudice di pace ha rilevato che le notifiche erano state correttamente eseguite; ed ha osservato che i "riassunti dati verbali" (vale a dire la sintesi interna delle informazioni riguardanti le singole violazioni) vanno considerati surrogati accettabili delle copie dei documenti inviati in sede di notifica;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 settembre 2006, sulla base di un motivo;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso, mentre la s.p.a. Uniriscossioni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 148 e 149 cod. proc. civ. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione su una domanda proposta da una delle parti, lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto provato il perfezionamento della previa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni con il supporto di una serie di tabulati (atti meramente interni) denominati "riassunto dati verbale", forniti dalla polizia municipale al posto degli atti relativi all’accertamento della violazione che l’amministrazione stessa avrebbe dovuto depositare in giudizio;

che il motivo è inammissibile, perchè non coglie l’intera ratio decidendi che sorregge la motivazione impugnata;

che infatti il Giudice di pace non solo ha ritenuto i "riassunti dati verbali" (contenenti: il numero del verbale; il luogo, la data e l’ora di accertamento della violazione; il tipo e la targa del veicolo oggetto di sanzione; la generalità e l’indirizzo del proprietario; la norma violata e la descrizione della violazione; il motivo della mancata contestazione immediata; il numero di matricola dell’agente accertatore; l’importo della sanzione) idonei surrogati delle copie dei documenti inviati alla ricorrente ("sintesi credibile … dei verbali contenuti nei plichi certamente inviati alla ricorrente") , ma ha anche fatto leva sulla circostanza che la stessa G. non aveva escluso di "avere ricevuto copia dei verbali", lamentando soltanto "che non le erano stati notificati l’originale o la copia autenticata degli stessi, invocando, a suo favore, un’asserita violazione di legge, ritenuta peraltro inesistente (come si è visto) dalla più recente giurisprudenza di legittimità";

che questa seconda ratio non è attinta dal motivo di censura, che si appunta, esclusivamente, contro l’inidoneità dei tabulati, laddove la sentenza impugnata fonda la detta equipollenza anche sul comportamento processuale dell’opponente;

che in ogni caso, il motivo – che censura nella sostanza l’avvenuta notifica di copie "semplici" dei verbali, anzichè degli originali o di copie autentiche – è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1^, 12 ottobre 2006, n. 21918), secondo cui in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall’art. 383 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante (tale indicazione consentendo di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore);

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *