Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28653 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Campobasso, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Cercemaggiore avverso l’ordinanza n. 52/04 con cui l’ASL n. (OMISSIS) Centro Molise aveva ingiunto al predetto ente territoriale il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 54, comma 4, e art. 62, comma 12 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento), per non avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento;

che per quanto qui ancora rileva, il Comune opponente aveva dedotto di non avere posto in essere alcuna azione od omissione cosciente e volontaria, non solo a-vendo affidato il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione comunale alla s.r.l.

Tecnocontrol in virtù di contratto di appalto stipulato l’8 ottobre 1998, ma anche avendo contestato alla società appaltatrice del servizio gli inconvenienti riscontrati nell’impianto di depurazione in questione;

che il primo giudice ha respinto tale assunto defensionale, osservando che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, configura una solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione e l’autore della violazione medesima, e che l’istituto della solidarietà passiva è posto a vantaggio del solo creditore il quale può scegliere a sua discrezione il soggetto nei cui confronti agire;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 aprile 2006, sulla base di un motivo;

che l’intimata ASL ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo il Comune ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1931, artt. 3 e 6, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che con esso ci si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che la manutenzione e la gestione tecnico-operativa dell’impianto di depurazione erano stati affidati in appalto alla s.r.l. Tecnocontrol e che in tal caso la responsabilità dell’ente pubblico concedente avrebbe dovuto essere esclusa, anche perchè il Comune, al quale non poteva essere addebitata nessuna culpa in vigilando, si era tempestivamente attivato per contestare alla società appaltatrice del servizio gli inconvenienti riscontrati all’impianto di depurazione in questione;

che il motivo è fondato;

che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 22 giugno 2006, n. 14441; Sez. 2^, 2 novembre 2010, n. 22295), in tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell’impianto a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l’assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato;

che da tanto deriva che esclusivamente all’interno della struttura di quest’ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell’ente preponente – per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta i- nadeguatezza degli stessi -, può operare il detto principio di solidarietà;

che in altri termini, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell’impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l’autore dell’illecito, suo rappresentante o preposto;

che da tale principio la sentenza impugnata si è discostata;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato, il quale – nell’applicare il principio di diritto di cui sopra – prenderà in esame l’affidamento in appalto della manutenzione e della gestione dell’impianto alla società Tecnocontrol, come pure il fatto se siano individuabili specifici profili di colpa in capo ai responsabili dell’amministrazione comunale sanzionata;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *