Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5070 Infermità per causa di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 403/1992 il Sig. A. F. ha adito il Tar per l’Abruzzo, chiedendo l’annullamento della delibera 310/92 con la quale la ULSS di Chieti, recependo il parere del CPPO, aveva rigettato l’istanza dallo stesso proposta per la concessione dell’equo indennizzo.

Nelle premesse esponeva di essere dipendente della ULSS di Chieti e di aver svolto mansioni che hanno comportato settimanalmente diversi viaggi da Chieti a L’Aquila e, giornalmente, spostamenti dalla sede dell’Ente alla casa comunale di Chieti e di aver contratto, in conseguenza dei disagi subiti, artrosi cervico lombare e bronchite cronica. Riferiva che la CMO, sulla scorta della istruttoria svolta dall’Ente di appartenenza e dopo averlo sottoposto a visita, aveva ritenuto che dette patologie fossero dipendenti da causa di servizio.

Sennonché la ULSS 04, nonostante le risultanze dell’istruttoria sottoposta all’esame della C.M.O., aveva deliberato senza alcuna specifica motivazione di discostarsi dalle stesse e di attenersi, invece, alle determinazioni raggiunte dal C.P.P.O., secondo il quale le infermità riscontrate nel F. non potevano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.

Sulla base di tali circostanze deduceva la illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del travisamento dei fatti e della insufficiente e contraddittoria motivazione.

L’Ente convenuto non si costituiva in giudizio ed il Tribunale adito, con la sentenza n. 186/99 del 14.01.99, accoglieva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Gestione Liquidatoria della soppressa Unità Locale Socio Sanitaria 04 di Chieti, eccependo in via preliminare che il Giudice di prime cure, essendosi verificata una successione in corso di causa che rendeva applicabile la disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., avrebbe dovuto emettere la sentenza non contro la ULSS 04, bensì contro la Gestione Liquidatoria stessa e contro la Regione Abruzzo che ha assunto a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni della anzidetta Unità Locale Socio Sanitaria. Nel merito, ha poi contestato gli argomenti posti a fondamento del decisum.

L’Azienda USL Chieti ha parimenti interposto appello, formulando la stessa eccezione preliminare e deducendo le medesime censure nel merito.

Il Sig. F. intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 1° febbraio 2011, le cause sono state trattenute per la decisione.

Motivi della decisione

1 Gli appelli, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti e decisi

con unica pronuncia.

2 L’eccezione preliminare sollevata dagli appellanti va disattesa.

Ed invero, ai sensi del richiamato art. 111 del c.p.c., nel caso di trasferimento del diritto

controverso nel corso del processo, quest’ultimo prosegue comunque tra le parti originarie.

Correttamente, pertanto, il TAR per l’Abruzzo ha reso la sentenza appellata nei confronti della

ULSS 04 di Chieti nella sua qualità di parte originaria (cfr. Cass., 19 maggio 2006, n. 11755).

3 Nel merito gli appelli sono infondati.

Come risulta dal dato testuale, il CPPO ha ritenuto che le infermità da cui risulta affetto il Sig.

F. siano dovute esclusivamente a " predisposizione organica a livello della mucosa

bronchiale " ed " a fatti dismetabolico – degenerativi del tessuto connettivo, di natura

endogeno – costituzionale ", su cui " non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo

concausale efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, con mansioni

impiegatizie e, comunque, non caratterizzato da particolari, gravose condizioni di disagio ".

Sennonché, tale assunto è confutato per "tabulas" dalla relazione dell’ufficio del 27.12.1988

prot. N. 20367/amm./aa.gg., nella quale si evidenzia con precisione e chiarezza i "due distinti

momenti" dell’attività svolta dal dipendente.

Ed infatti, contestualmente all’attività di "natura amministrativa di concetto che comporta

lunghi periodi in posizione assisa senz’altro incidente… sulla funzionalità della spina dorsale",

vi sono state "frequenti e sistematiche missioni presso il Comitato Regionale di Controllo

all’Aquila che si ripetono dal 1980 a tutt’oggi", che hanno imposto al dipendente viaggi in

macchina "durante il corso dell’intero anno lavorativo, dovendo necessariamente sottoporsi sia

ai rigori dell’inverno che alla calura estiva, particolarmente incisivi in una località come

l’Aquila".

La citata relazione, poi, è esplicita nel ritenere che le "ragioni di servizio hanno inevitabilmente

portato il dipendente a sottoporsi a sbalzi di temperatura dovuti a repentini passaggi da locali

interni riscaldati ad ambienti esterni umidi e freddi", ipotizzando l’esistenza di un nesso di

causalità tra il lavoro del F. e le patologie riscontrate.

Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha rilevato come il parere del CPPO (e, quindi,

il provvedimento decisionale dell’amministrazione) abbia ignorato completamente la citata relazione ed i presupposti di fatto ivi contenuti (decisivi ai fini dell’affermazione del nesso casuale e/o concausale), ed escluso ogni "dipendenza dal servizio", sull’erroneo assunto che il dipendente avrebbe svolto il servizio, staticamente sempre negli stessi ambienti chiusi, senza "particolari e gravose condizioni di disagio".

Per tale aspetto, infatti, l’organico tecnico non poteva non valutare quanto evidenziato dalla

relazione dell’ufficio, sulla coesistenza di "missioni frequenti e sistematiche" effettuate a

L’Aquila fin dal 1980 che, invero, comportavano l’esistenza di "particolari e gravose

condizioni" nello svolgimento complessivo del lavoro impiegatizio.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, risulta quindi inconferente la censura espressa

dall’amministrazione (identica in ambedue gli appelli) secondo cui con la riforma del 1987 è

stato attribuito al parere "della Commissione medica ospedaliera il limitato compito di definire

il rimborso delle spese mediche e le retribuzioni per il periodo di cure, mentre il conforme

parere del CPPO è l’unico indispensabile per il riconoscimento della pensione privilegiata e

dell’equo indennizzo… per cui la P.A., ove lo ritenga, può disattendere precedenti

riconoscimenti di dipendenza da causa di servizio, ai limitati fini della concessione dei

maggiori benefici richiesti".

Nella specie, infatti, il TAR ha censurato il parere del CPPO (e quindi la pedissequa

determinazione dell’amministrazione) non per contrasto con il precedente parere reso dalla

C.M.O. ma, come sopra precisato, per aver del tutto ignorato senza alcuna motivazione la

relazione dell’ufficio ed in particolare le circostanze di fatto in essa rappresentate, che non

potevano non essere valutate ai fini del parere da assumere.

4 Per le ragioni esposte, gli appelli vanno respinti siccome infondati.

Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio l’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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