Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pondera, con sentenza in data 6 ottobre 2005 ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.T.G. avverso l’ordinanza con cui la Polizia provinciale di Pisa aveva disposto la confisca di tre cinghiali in precedenza sequestratigli, per violazione dell’art. 32, lettera ee), con riferimento alla L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 58, lett. q), (Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), violazione che era stata definita dal contravventore con il pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. T. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 aprile 2006, sulla base di tre motivi;

che la Provincia di Pisa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo (omessa, insufficiente e illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia) lamenta che il Tribunale abbia da un lato riconosciuto che l’azienda faunistica venatoria nella titolarità del ricorrente potesse detenere gli ungulati (cinghiali) e dall’altro abbia negato questa possibilità;

che il motivo è infondato, giacchè la motivazione che sostiene la pronuncia è priva della contraddizione evidenziata dal ricorrente;

che infatti il Tribunale ha rilevato che il provvedimento adottato è legittimo, perchè la detenzione degli animali in questione era al momento dell’accertamento senza autorizzazione e perchè la confisca non è preclusa dall’intervenuto pagamento in misura ridotta, trovando applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 4, in base al quale è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose la detenzione delle quali costituisca violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento;

che d’altra parte, il Tribunale ha anche precisato che "mentre un’autorizzazione precedente al fatto non esisteva, la richiesta successivamente inoltrata dal ricorrente è stata respinta, o comunque non è stata accolta";

che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge, sul rilievo che l’Amministrazione non avrebbe dovuto emettere alcun provvedimento autorizzatorio, essendo la detenzione autorizzata ex se alla luce del regolamento approvato con il D.P. Giunta Regionale 7 agosto 2002, n. 34/R;

che il motivo è infondato, perchè predica una applicazione retroattiva di norme successive più favorevoli, che in materia di illecito amministrativo non ha spazio;

che il terzo motivo, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – eccezione di incostituzionalità", dubita della "legittimità costituzionale dell’operato della Provincia (confisca) sotto il profilo di cui all’art. 77 Cost., comma 1";

che il motivo è inammissibile, per assoluta genericità e per la non pertinenza del parametro, che riguarda il potere di decretazione da parte del Governo;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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