Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Sig. F. G., candidato non eletto per la Lista provinciale "Partito Democratico per l’Abruzzo" nella consultazione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio Regionale svoltosi il 14 e 15 dicembre 2008, impugnava dinanzi il TAR Abruzzo con ricorso depositato in data 7 febbraio 2009 il verbale di proclamazione degli eletti e gli altri atti connessi, chiedendone l’annullamento nella parte in cui dichiaravano eletto, nell’ambito dell’anzidetta lista, alla carica di Consigliere regionale per la Circoscrizione di Chieti il Sig. C. F., con la conseguente correzione dei risultati elettorali e la relativa proclamazione di esso ricorrente al posto di quest’ultimo.
Con sentenza n. 212/2010 del 24 febbraio 2010, il predetto TAR Abruzzo respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello (n. 3421/2010) il Sig. F., deducendo la nullità della stessa per totale carenza della motivazione.
Peraltro, nelle more del giudizio il TAR per l’Abruzzo, con ordinanza n. 45 del 26 maggio 2010, ha corretto d’ufficio l’anzidetta sentenza n. 212/2010 ritenendola affetta da mero errore materiale, e provvedendo quindi ad integrarla con la parte motiva siccome interamente mancante.
Avverso detta ordinanza ha interposto appello il Sig. F. (n. 7777/2010), il quale ha dedotto la nullità anche di tale determinazione e comunque la sua illegittimità per violazione del contraddittorio, non essendo stato in alcun modo notiziato circa la procedura di correzione.
Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. Caramanico,il quale ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 1° febbraio 2011, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
Motivi della decisione
1 Gli appelli vanno riuniti e decisi con unica pronuncia, attesa la loro palese connessione
soggettiva ed oggettiva.
2 Gli appelli sono fondati, e le relative censure possono essere trattate congiuntamente considerata
la loro stretta connessione giuridica.
3 Osserva il collegio, come la sentenza appellata non rechi traccia di una qualsiasi motivazione,
sia pure sintetica o sommaria. Essa, in altri termini, risulta completamente priva della parte in
diritto.
Come agevolmente si evince dal dato testuale, infatti, la parte motiva è esattamente identica, parola per parola, alla parte espositiva in fatto la quale contiene solamente un sommario sunto
riferito allo svolgimento del giudizio di primo grado e non lascia trasparire quale iter decisorio
abbia effettivamente condotto al rigetto del ricorso.
Di qui, pertanto, la evidente nullità della sentenza appellata, non contenendo essa, neppure in
minima parte, la esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione assunta, e
risultando quindi priva di uno degli elementi essenziali prescritti dall’art. 88 del Codice del
processo amministrativo.
4 La gravata ordinanza di correzione di errore materiale è illegittima.
Come esattamente dedotto dall’appellante, la correzione di errore materiale nella decisione del
Giudice amministrativo è effettuata su istanza di parte e in contraddittorio.
Nel caso di specie, invece, il procedimento di correzione è stato promosso d’ufficio e senza
avviso alcuno agli interessati.
Da ciò la palese illegittimità dell’ordinanza e, conseguentemente, della nuova sentenza
così per come corretta, ove si volesse riconoscere alla stessa una qualsivoglia autonoma
valenza giuridica.
Quanto precede, dà poi di per sé ragione della inconferenza delle eccezioni pregiudiziali
sollevate dal controinteressato, su cui non v’è pertanto ragione di immorare.
Per le ragioni esposte gli appelli vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullate la sentenza impugnata, e l’ordinanza di correzione della stessa con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.
Sussistono giusti motivi, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
DIRITTO
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti di cui in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata sentenza del TAR per l’Abruzzo e l’ordinanza di correzione della stessa.
Rimette la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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