Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5064 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso dinanzi il Tar Puglia, le odierne istanti impugnavano, chiedendone l’annullamento, i titoli permissivi in materia urbanistica, edilizia e commerciale rilasciati rispettivamente dal Comune di Triggiano (i primi due) e dalla Regione Puglia (il terzo) per la costruzione e l’esercizio di un Centro Commerciale da parte della ditta T. srl.

Con sentenza n. 1000 del 22.04.2008, il tribunale adito respingeva il ricorso.

Con atto di appello del 19.01.2009, F. e le sue legali rappresentanti p.t. C. N. e I. L. (anche in proprio) impugnavano la detta sentenza.

Con decisione 3073/2009 la sezione respingeva l’appello, confermando la pronuncia di primo grado.

Contro la predetta decisione la F. ha proposto l’odierno ricorso per la revocazione della stessa. Si è costituita in giudizio la T. s.r.l., contro interessata intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

2 La ricorrente chiede la revocazione della citata pronuncia della Sezione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostanzialmente sotto tre profili:

– il Collegio giudicante, per un "abbaglio dei sensi", avrebbe circoscritto l’oggetto del giudizio di appello "al mero esame di legittimità degli atti recanti l’autorizzazione del Centro commerciale denominante "Bari Blu", omettendo di considerare che il principale oggetto del giudizio era invece costituito dall’impugnazione dei titoli permissivi in materia urbanistica ed edilizia rilasciati dal comune di Triggiano a illecito favore di T. srl’;

– in secondo luogo, il Collegio avrebbe supposto, per erronea percezione materiale degli atti del giudizio, che "gli edifici e i manufatti ove è insediato il Centro commerciale in ditta T. fossero già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di Igiene del Comune di Triggiano;

– infine, il medesimo Collegio, "dopo aver rilevato la violazione della distanza minima imposta dall’art. 163, comma 2, tra il confine della discarica F. snc e i fabbricati commerciali della T.", avrebbe "omesso di esaminare i motivi di doglianza formulati dall’appellante avverso detti illegittimi titoli giuridici".

3 I rilievi non sono meritevoli di accoglimento.

3.1 Infondato è il primo, secondo cui il Collegio, avrebbe omesso di giudicare sull’appello delle ricorrenti avverso i titoli permissivi in materia urbanistica e edilizia.

In realtà, dalla lettura della decisione, emerge con sufficiente chiarezza che il Collegio ha operato una corretta ricostruzione giuridica dei fatti e degli atti sottoposti al proprio vaglio, pronunciandosi sull’oggetto del giudizio esattamente individuato alla stregua dei motivi di appello.

In particolare, nella parte in fatto vengono puntualmente e specificatamente elencati tutti i titoli di natura urbanistica ed edilizia oggetto del gravame.

Ne consegue che la decisione in esame, laddove ha fatto riferimento alla "autorizzazione e apertura del centro commerciale", non ha inteso riferirsi ai soli nulla osta di natura commerciale, ma certamente anche ai provvedimenti autorizzatori in materia edilizia ed urbanistica, rilasciati dal comune di Triggiano alla T.; provvedimenti di cui ha rilevato la piena legittimità.

3.2 Del pari infondato è il secondo rilievo, laddove si sostiene che il Collegio avrebbe evidenziato l’efficacia retroattiva del Regolamento di Igiene del comune di Triggiano sull’erroneo presupposto della ritenuta esistenza di entrambi i fabbricati – discarica e Centro commerciale – a distanza irregolare, sin dalla data di entrata in vigore dell’atto regolamentare.

Sul punto, infatti, la sentenza è frutto non già di una falsa rappresentazione della realtà, bensì della complessiva valutazione delle risultanze processuali da parte del collegio, valutazione insindacabile in sede di revocazione.

In pratica, il Collegio ha respinto il ricorso della F. non perché abbia erroneamente percepito la realtà, ma perché, esaminata la tesi della F., l’ha ritenuta errata, alla stregua di un duplice ordine di motivi:

"a) l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica;

b) tale obbligo deve essere rispettato anche dagli impianti di discarica precedentemente autorizzati".

Pertanto, non si è verificato alcun errore di fatto o "abbaglio dei sensi" in quanto il Collegio ha considerato che, esistendo una apposita disposizione che detta norme in merito all’ubicazione delle discariche, riferibile non solo a quelle "nuove", ma anche a quelle "autorizzate", l’entrata in vigore del relativo Regolamento comunale ha determinato l’obbligo per la discarica della ricorrente di chiudere e spostarsi in altro sito.

3.3 Non condivisibile, infine, è il rilievo secondo cui il collegio giudicante avrebbe omesso di esaminare alcune censure formulate nel giudizio di appello.

Invero, come risulta dal dato testuale, nella decisione in esame viene espressamente statuito che "per quanto riguarda gli ulteriori profili di illegittimità agitati nel gravame in trattazione (falsa rappresentazione dei luoghi posta a base del progetto assentito, mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte del comune, dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto di discarica, mancata partecipazione della ricorrente alle conferenze di servizi prodromiche al rilascio dei titoli contestati, ambito di efficacia delle delibere provinciali recanti l’autorizzazione all’esercizio della discarica) la sezione ne rileva la palese inammissibilità ed infondatezza sulla scorta della documentazione versata in atti e del percorso argomentativo posto a base della decisione, resa in pari data sul ricorso in appello n. rg. 7707/2008…".

Non v’è dubbio, quindi, che il Collegio ha preso in considerazione tutte le censure formulate dalla F., ritenendole infondate alla stregua degli atti del giudizio e richiamando le motivazioni ed argomentazioni svolte nella propria decisione n. 3169/09, emessa su altro ricorso in appello (n. 7707/2008) proposto ugualmente dalla F. contro il comune di Triggiano e nei confronti della T. s.r.l.

4 Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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