Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28645 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 4.10.91 la srl M.P.G. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Busto Arsizio la spa INGRED corr. in Aprilia chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di fornitura di circa 500.00 vaschette e coperchi di cartoncino stampato, destinati a costituire il rivestimento di alcune vaschette portagelato, realizzate in materiale plastico da essa attrice e dalla stessa accoppiati tramite una particolare attrezzatura ad ultrasuoni, per essere poi ceduti alla Gelati Bertona spa. Le scatole in questione presentavano alcuni difetti relativi alla scadente qualità della stampa, ed alla mancanza o scarsità di colla. Chiedeva inoltre che venisse dichiarato risolto anche sempre per fatto e colpa esclusivi della convenuta anche il contratto di fornitura del 21.12.90. Si costituiva la spa INGRED contestando la domanda avversaria e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della suddetta fornitura, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’adito tribunale, previo espletamento dell’istruttoria tramite CTU e prova per testi, con sentenza n. 985/2001 rigettava la domanda dell’attrice ed in accoglimento della riconvenzionale della convenuta, condannava la MPG al pagamento della somma dovuta per la fornitura. Riteneva che la causa degli inconvenienti lamentati era da attribuirsi alla scelta di un materiale diverso per la confezione delle scatole rispetto a quello impiegato per la prima fornitura, scelta che era riportarle o comunque imputabile alla stessa attrice.

Avverso tale sentenza proponeva appello la MPG, chiedendo in totale riforma della stessa, l’accoglimento della domanda originariamente proposta con la citazione del 25.7.02.

Si costituiva il fallimento della INGRED spa instando per il rigetto della domanda avversarie e di conseguenza la conferma della sentenza impugnata.

L’adita Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 269/05 depositata in data 3.2.05, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. La corte distrettuale riteneva, diversamente interpretando le emergenze processuali, che la causa della difettosa saldatura dei fustellati e coperchi alle vaschette di plastica porta-gelato, non era l’asserita insufficienza di colla applicata sui medesimi, quanto il diverso tipo di cartone usato – diverso dalla precedente fornitura campione e scelto dalla MPG – per la confezione di tali oggetti che non consentiva di utilizzare l’azione degli ultrasuoni normalmente usati per l’incollaggio.

Avverso la predetta pronuncia, la M.P.G. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso l’intimato Fallimento della INGRED spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 229 c.p.c., nonchè degli artt. 194 e 116 c.p.c..

Deduce che la Corte distrettuale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha ritenuto che la scelta del cartoncino fu effettuata dalla MPG e che detta circostanza risulterebbe provata non solo dalla testimonianza fatta dal Dr. B. ma anche dalla dichiarazione resa dallo stesso Dr. P. n.q. di legale rappresentante della MPG, al CTU nell’ambito dello svolgimento della perizia e da questi riportata nel relativo verbale oltre che nell’elaborato tecnico. Rileva però l’esponente che il CTU non può assumere valore di prova testimoniale o interrogatorio formale di una parte in quanto egli è organo del processo ma non è il giudice. La corte avrebbe dovuto utilizzare la CTU complessivamente considerata aderendo anche alle conclusioni dell’ausiliare.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo in relazione all’art. 1660 c.c.. La Corte milanese avrebbe basato il suo convincimento esclusivamente sulle base delle dichiarazioni rese del teste B., il quale in realtà, si era limitato a formulare un mera ipotesi, senza alcuna certezza, quando così affermava: "Fu la società Vara ad evidenziare che il cartoncino utilizzato per la prova che stando a lungo nelle celle frigorifere, tendeva ad assorbire umidità e ad incurvarsi per cui venne suggerito, credo dalla Vara alla MPG, che comunque effettuò l’ordine, utilizzazione…".

Con il terzo motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c.. Ribadisce il fatto che la causa dei difetti di cui trattasi era soltanto la mancanza di colla e non quanto sostenuto dalla corte d’appello a proposito della sostituzione del cartoncino utilizzato per la produzione delle vaschette, ciò che avrebbe reso impossibile l’incollaggio ad ultrasuoni, che prevede comunque l’impiego di colla. In realtà il giudice di merito non avrebbe ben valutato le dichiarazione dei testi, S. e B. "determinanti al fine dell’accertamento dell’esistenza o meno della colla sui coperchi e sui fustellati e per contro l’irreale attribuzione ad altro teste (il B.) della conferma di fatti da questi mai fatta…".

Con il 4 motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

La corte milanese ha ritenuto senza alcuna indagine critica che anche la stampa scadente dei cartoncini dipendesse dal cambio degli stessi con altri molto più scadenti e quindi vi sarebbe un inversione dell’onere della prova, "ponendo erroneamente a carico dell’utilizzatore finale M.P.G. la prova che semmai avrebbe dovuto gravare solo sulla INGRED".

Osserva il Collegio che le predette doglianze, attese la loro stretta correlazione, possono essere congiuntamente esaminate. In effetti il punto centrale della controversia è costituito essenzialmente nell’individuazione dell’origine e causa dei difetti riscontrati su prodotti oggetto delle forniture, identificabili secondo la ricorrente nella carenza di colla, ma riconducibili invece, secondo la Corte milanese, al concordato cambiamento del tipo di cartoncino utilizzato.

Ciò premesso, sia i denunciati vizi di motivazione che le dedotte violazioni di legge, sono chiaramente infondate in quanto si risolvono tutti in mere questioni di fatto, la cui valutazione, com’è noto, è riservata al giudice di merito e si sottrae, come tale, al sindacato di legittimità, attesa la congruità della motivazione da cui la decisione è corredata, priva di vizi logici e giuridici, che quindi può ben essere condivisa.

Non è inutile ricordare,con riferimento in specie al vizio di omessa o insufficiente motivazione, che, secondo questa S.C., esso sussiste solo se "nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U, n. 5802 del 11/06/1998; Cass. n. 9244 del 18.4.07; Cass. 12293 del 5-7-04). Ha osservato ancora questa Corte regolatrice che: "La ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. Sez. 3, n. 10484 del 01/08/2001).

In modo particolare l’esponente si sofferma diffusamente sulla valutazione ed interpretazione delle dichiarazione dei testi escussi da parte del giudice di merito, senza però provvedere – come ha rilevato la controricorrente – a trascriverne integralmente le dichiarazioni, in spregio del principio di autosufficienza, essendosi solo limitato a riportarne alcuni squarci, utili a supportare la tesi sostenuta.

Peraltro è parimenti noto che il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del CTU, purchè provvedeva a motivare tale sua decisione; nel caso di specie, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti circa il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 14849 del 03/08/2004; Cass. n. 20820 del 26/09/2006; Cass. n. 25569 del 17/12/2010). Sembra invero puntuale e preciso, ad esempio, il richiamo della Corte alla lettera dell’1.7.01 inviata dalla Branson Ultrasuoni alla MPG, prodotta in giudizio proprio dalla medesima, per stabilire che i difetti riscontrati erano riconducibili alla qualità del cartone, atteso che "il tipo provato … non reagiva assolutamente all’azione degli ultrasuoni" (v. sentenza pag.

5). D’altra parte rientra nei poteri del giudice dell’appello procedere ad una diversa lettura e valutazione delle emergenze istruttorie, purchè ciò sia supportato da motivazione logica e consequenziale.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *