T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 4364 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor T.M. ha acquistato in data 14 maggio 2008 un complesso industriale per la produzione di mangimi in via Gorgia nel Comune di San Gennaro Vesuviano, assentito con concessione edilizia in sanatoria n. 118 del 21.8.1990.

Tale complesso, esteso poco meno di 11.000 mq. è individuato in Catasto al Foglio n. 6, p.lle n. 196 e 197 (ove sono ubicati gli impianti, i siti di stoccaggio e lavorazione nonché la palazzina di due piani adibita ad uffici), mentre la particella 396 di pertinenza è destinata ad abitazione del proprietario.

Con il ricorso in esame il signor M. ha impugnato i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano e classificato come zona E (Agricola) il fondo di cui è proprietario e dove si svolgeva l’attività industriale per la produzione di mangimi.

Il ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, ha sostenuto l’illegittimità di tali atti in quanto gli atti autorizzatori e concessori rilasciati dal Comune testimoniano incontrovertibilmente che i suoli acquistati (cementificati per circa 9000 mq.) hanno come naturale destinazione la sede di uno stabilimento industriale che ha operato per oltre 20 anni e dovevano essere quindi inquadrati per circa 11.000 mq. in zona D2 e non in zona E Agricola, mentre la parte destinata ad abitazione (di circa 2.000 mq.) ben poteva, in alternativa, essere inserita in zona B2.

Il ricorrente in proposito ha depositato una relazione tecnica secondo cui il complesso sarebbe compatibile con la zona D2 trovandosi a pochi metri da un’altra vastissima area industriale e da una zona residenziale, circostanza che renderebbe compatibile anche la villetta annessa al complesso industriale.

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Napoli e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2010, con ordinanza n. 298/10, il Collegio ha ordinato incombenti istruttori, disponendo il deposito di una relazione sullo stato dei luoghi occupati dal ricorrente e sull’attività svolta sull’area in questione, nonché copia delle osservazioni al Piano Regolatore presentate dal M. e delle decisioni assunte ed infine chiarimenti sulle verifiche istruttorie disposte dal Comune su richiesta della Provincia in merito alle osservazioni accolte dal Consiglio comunale sulla variante al P.R.G..

L’ordinanza è stata riscontrata con deposito delle relazioni n. 6747 del 29 giugno 2010 e n. 53397 del 24 maggio 2010, rispettivamente da parte del Comune di San Gennaro Vesuviano e della Provincia di Napoli.

Anche il ricorrente in data 24 giugno 2010 ha depositato documentazione fotografica, planimetrie e rilievi altimetrici.

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2010, con ordinanza n. 937/10, il Tribunale, ritenendo i risultati dell’istruttoria non esaustivi, ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alle peculiarità morfologiche del sito, anche in relazione alla dedotta preesistenza di un fabbricato destinato ad attività produttiva, assentito con concessione edilizia in sanatoria n. 118 del 21.8.1990, di cui ne è stata chiesta la verifica di effettiva esistenza e corrispondenza al titolo edilizio rilasciato; oggetto di accertamento è stata altresì l’esistenza nelle zone contermini di altre aziende legittimamente edificate, tali da rafforzare una vocazione, in fatto, produttiva dell’intera area e se di tale trasformazione del territorio si fosse tenuto conto in sede di predisposizione della variante.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011, poiché l’ordinanza istruttoria non era stata ottemperata, il Collegio, con ordinanza n. 1575/11, ne ha disposto la rinnovazione.

Infatti, soltanto in data 28 febbraio 2011 il Comune di San Gennaro Vesuviano ha depositato la relazione e la documentazione relativa all’ordinanza n. 937 del 25 novembre 2010; adempimento a cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore documentazione in data 13 maggio 2011.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Proprio riguardo ad una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio questa Sezione ha avuto modo di specificare che sebbene secondo prevalente giurisprudenza "le scelte urbanistiche costituiscano apprezzamenti di merito che, di regola, non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano risultanti dalla relazione illustrativa, tuttavia la scelta operata non si sottrae al sindacato di legittimità quando sia inficiata da errori di fatto o da abnormi illogicità e che una puntuale motivazione è necessaria in alcuni casi, come quando la nuova destinazione incida su aspettative che derivino da provvedimenti formalmente assunti dall’Amministrazione" (TAR Campania II Sezione, 23 dicembre 2010 n. 6959).

Ebbene, nel caso di specie, rispetto all’avversata scelta urbanistica di classificare le aree de quibus in zona E – agricola, non può non essere riconosciuta in capo al ricorrente, quale proprietario delle stesse, la titolarità di una posizione affidante, ascrivibile alla preesistenza di un’azienda agricola per la produzione di mangimi oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 118 del lontano 21 agosto 1990; provvedimento che aveva assentito la realizzazione dell’impianto in conformità ai grafici di progetto, i quali prevedevano anche la costruzione di un edificio da adibire a civile abitazione.

Sebbene dall’istruttoria espletata sia emerso che l’opificio – risultato effettivamente esistente – fosse dismesso da tempo e presentasse delle difformità rispetto al progetto assentito, tali circostanze non valgono a confutare l’esistenza di una posizione di aspettativa in capo al ricorrente ad ottenere una classificazione conforme alla destinazione urbanistica che il Comune aveva già impresso consentendo che i suoli fossero utilizzati a fini di insediamento produttivo.

D’altronde, con riferimento alla destinazione urbanistica dell’intera parte di territorio comprensiva del sito di proprietà del ricorrente dalle risultanze istruttorie è emerso anche che il relativo tessuto edilizio è prevalentemente residenziale con presenza di altre strutture produttive, circostanza che non avrebbe dovuto essere ignorata dall’Amministrazione in sede di variante.

Invece, ai suoli del ricorrente è stata assegnata una classificazione a Zona agricola, senza che si fosse tenuto conto di tale precedente condizione di destinazione ad attività produttive e senza che la nuova scelta urbanistica fosse in qualche modo giustificata da particolari esigenze di disciplina e tutela del territorio.

Allo stesso modo, deve ritenersi illegittima la classificazione a zona agricola della foglio 6, particella n. 396 su cui doveva sorgere l’abitazione, anche questa opera formalmente assentita con la concessione in sanatoria n. 118 del 21 agosto 1990 e come tale costituente elemento idoneo a giustificare una legittima aspettativa in capo al ricorrente ad una classificazione ad uso residenziale, anche in considerazione del fatto che le aree contermini avevano anch’esse destinazione prevalentemente residenziale (punto n. 3 della relazione istruttoria depositata in data 28 febbraio 2011).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, dovendo l’amministrazione nuovamente determinarsi in merito alla classificazione delle aree di proprietà del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, anche in considerazione del fatto che, rispetto al caso analogo deciso con la citata sentenza del 23 dicembre 2010 n. 6959, il ricorrente non risulta avere presentato osservazioni alla variante (pagina 2 della relazione istruttoria depositata dal Comune di San Gennaro Vesuviano in data 29 giugno 2010).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *