T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 4353 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un immobile sito in S. Antimo alla via Caduti di tutte le guerre n.2, per il quale hanno presentato in data 23.4.2009 denuncia di inizio attività per intervento di ristrutturazione edilizia (segnatamente diversa distribuzione interna del piano terra con traslazione volumi interni al cortile, a parità di superficie coperta). E’ stato attestato che l’immobile è sorretto da originaria licenza edilizia del 1954, e che gli interventi non contrastano con la normativa urbanistica vigente.

Tuttavia l’amministrazione ha contestato delle pretese difformità tra i lavori eseguiti e le opere descritte nella denuncia di inizio attività, rilevando:

relativamente al corpo A la formazione di un piccolo locale di sgombero nel sottoscala della rampa e la chiusura con veranda dello spazio compreso tra i due ambienti prospicienti il cortile;

relativamente al corpo B una diversa organizzazione interna dell’ingresso, la realizzazione di una struttura in legno a falda inclinata a copertura dei vani con affaccio sul cortile, e la trasformazione di un vano finestra in vano balcone.

Ha quindi ingiunto la demolizione di quanto ritenuto in difformità dalla DIA.

Lamentano i ricorrenti errore sui presupposti di fatto e di diritto, contestando che nel corpo B non è stato realizzato alcun ampliamento, ma solo abbattimento di un divisorio interno e comunque si tratta di opere funzionali all’accesso di portatore di handicap ivi residente.

Relativamente al corpo A assumono che sia il locale di sgombero nel sottoscala,sia la chiusura della veranda trai due ambienti prospicienti il cortile sarebbero opere di risalente realizzazione, allegando schede catastali e fotografie. A sostegno delle tesi addotte depositano perizia tecnica giurata in data 8 giugno 2010.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dall’amministrazione intimata con il deposito di relazione scritta in data 19 luglio 2011.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

Si verte nel presente giudizio sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune intimato a fronte di alcune opere edili difformi dai titoli autorizzatori che sorreggono il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Questi ultimi hanno prodotto perizia asseverata in cui si deduce che le difformità contestate sono state realizzate in epoca anteriore al 1967, e comunque consistenti in abusi minori, rispetto ai quali la disposta sanzione demolitoria assume il carattere della sproporzione.

Il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo al Comune intimato relazione sui fatti di causa, che è stata depositata in data 19 luglio 2011.

Dalla descrizione delle opere precisata in detta relazione emerge che la loro natura ed entità accredita la censura di difetto di istruttoria e motivazione sollevata da parte ricorrente.

Invero, l’amministrazione ha disposto un sopralluogo eseguito in data 27.5.2011, il quale oltre a confermare le risultanze dell’accertamento compiuto il 25.3.2010, ha meglio descritto le dimensioni delle opere contestate. Va poi rilevato che la stessa relazione dell’ufficio tecnico comunale attesta come il tutto ricade in area secondo il vigente PRG classificata B2 dove è consentita l’edilizia di sostituzione ed integrazione nei limiti dell’indice di zona pari a 3 mc/mq ed altezza consentita di mt 10,60. Sono inoltre consentiti aumenti volumetrici in applicazione della legge regionale n. 19/2009.

In particolare, nel corpo A per il locale di sgombero, l’ufficio attesta che lo stesso risulta ottenuto tompagnando il sottoscala della rampa di accesso al lastrico solare a ridosso del confine sudovest, ed ha le dimensioni di mt 3,00 per 1,10 ed altezza media di mt. 1,55. Benché non riportato nei grafici allegati alla denuncia di inizio attività n. 60/2009, ritiene il Collegio che il manufatto ha caratteristiche tali da non presentare autonomia funzionale ed autonoma utilizzabilità e rientra nel concetto di opus pertinenziale.

Circa lo spazio chiuso con veranda, posto sempre nel corpo A dell’edificio tra i due ambienti prospicienti il cortile, la struttura (in alluminio e vetro) definisce uno spazio di mt. 2,65 per 1,50 ed altezza media di mt 2,80. Anche tale struttura, pur non riportata nei grafici allegati alla sopra citata DIA, per caratteristiche tipologiche e dimensionali non rappresenta una entità autonomamente utilizzabile, ed ha caratteristiche di pertinenza.

A tal proposito, va osservato che il criterio interpretativo generalmente seguito individua la pertinenza come un manufatto che, di scarsa consistenza ed impatto ambientale, sia autonomo sotto il profilo strutturale ma funzionalmente collegato con il bene principale attraverso un rapporto di stretta strumentalità (TAR VE,sez. II, 13.7.2001 n. 2051).

Orbene, il contestato intervento può essere definito "pertinenza" in quanto, non si presenta strutturalmente autonomo rispetto all’edificio principale ed è, in considerazione della sua collocazione fisica, imprescindibilmente strumentale all’edificio stesso, non essendo suscettibile di utilizzazione e di valorizzazione autonome da esso. Tale caratteristica deve individuarsi nella struttura dell’opera, la quale non sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo (Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 1992); inoltre per le sue ridotte dimensioni (circa 3,75 mq) e per la mancata specificazione di un uso autonomo cui la stessa sia destinata, deve ritenersi che l’amministrazione non ha assolto all’onere motivazionale in ordine alla applicazione della sanzione demolitoria.

Relativamente a quanto realizzato nel corpo B, la stessa descrizione contenuta nel verbale di accertamento denota una carenza strutturale dei presupposti per far luogo alla demolizione, essendo contestate opere interne ovvero senza consistenza volumetrica: una diversa organizzazione interna dell’ingresso, la realizzazione di una struttura in legno a falda inclinata a copertura dei vani con affaccio sul cortile, e la trasformazione di un vano finestra in vano balcone.

A ciò deve aggiungersi la considerazione che lo stesso ufficio tecnico attesta nella relazione del luglio 2011 di non essere in grado di stabilire se le difformità riscontrate siano realizzate in epoca anteriore al 1967, sì che la disposta misura sanzionatoria si presenta non sorretta da adeguata istruttoria e motivazione, avuto anche riguardo alla circostanza che l’originaria licenza edilizia è del 1954. Se è vero infatti che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto, è sufficientemente motivata con il solo accertamento dell’abuso, in quanto l’interesse pubblico alla sua rimozione è in re ipsa, deve osservarsi come l’eventuale lungo lasso di tempo trascorso dalla ultimazione dell’abuso comporta la necessità di adeguata motivazione, qualora l’inerzia dell’amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Consiglio Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).

La domanda va conclusivamente accolta.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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