Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30550 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 24 settembre 2009, il tribunale di Napoli dichiarò N.A. colpevole dei reati di estorsione, rapina, violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona in danno di U. A., in concorso con persona non identificata, e lo condannò alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa.

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, concesse l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ridusse la pena detentiva ad anni 7 di reclusione e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione perchè la corte d’appello si è limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza spiegare i motivi per cui ritiene di aderire al pensiero del primo giudice.

Illogicamente sono stati poi ritenute generiche le questioni proposte con i motivi di appello, quando la stessa corte d’appello parla di articolati motivi di gravame.

2) erroneità della motivazione laddove ha ritenuto imprevedibile la irreperibilità della donna, trattandosi di prostituta, straniera, clandestina, senza fissa dimora e già espulsa. Le dichiarazioni rese dalla stessa alla polizia giudiziaria non potevano quindi essere acquisite.

3) illogicamente la corte d’appello ha affermato che il racconto fatto dalla donna al medico dell’ospedale in inglese era stato da questi compreso, ma senza spiegare perchè il medico fosse in grado di comprendere. Lamenta poi che la sentenza impugnata si è risolta in una mera esposizione di fatti senza alcuna valutazione delle prove utilizzate e senza rispondere alle doglianze poste con l’impugnazione.

4) mancata concessione delle attenuanti generiche.

5) assoluta mancanza di motivazione sul motivo di appello con cui si chiedeva di ritenere l’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Nell’imminenza dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, con i quali si deduce assoluta mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alla insussistenza dei reati di estorsione e rapina di cui al capo A).

Ribadisce che nella specie le dichiarazioni della persona offesa avrebbero dovuto essere sottoposte – il che invece non è avvenuto – ad un approfondito e rigoroso vaglio di attendibilità anche tenendo conto: a) che il racconto non era stato fatto in contraddittorio; b) che il racconto era stato fatto in inglese e tradotto da un agente di PS; c) che era illogico pensare che l’imputato avesse rapinato alcuni oggetti e non quello più pericoloso per lui, ossia il telefonino; d) che il tribunale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni sulla rapina unicamente per la ritenuta credibilità delle stesse sulla violenza sessuale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Quanto al primo motivo, invero, nel caso di specie il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado non determina un vizio di motivazione perchè tale richiamo è stato limitato alle censure formulate che non contenevano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. In ogni modo, va anche osservato che la corte d’appello, pur avendo preliminarmente fatto questo richiamo osservando che condivideva il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, ha poi in realtà puntualmente esaminato le questioni proposte con i motivi di appello.

Quanto al secondo motivo, va rilevato che l’espressione di "imprevedibilità sopravvenuta" utilizzata dalla corte d’appello non solo è frutto di una imprecisione di scrittura (volendo all’evidenza la corte riferirsi alla irreperibilità sopravvenuta), ma è anche chiaramente riferita alla disciplina normativa in astratto e non a quanto avvenuto nel caso concreto. In altre parole, la sentenza impugnata non afferma affatto che nel momento della denuncia e delle indagini preliminari la futura irreperibilità della teste persona offesa fosse prevedibile e che fosse divenuta imprevedibile solo in seguito. Sulla imprevedibilità della futura irreperibilità, la corte d’appello ha poi fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, osservando che la dichiarante era in possesso di un provvedimento di sospensione dell’espulsione emesso dal giudice di pace appena un mese prima, sicchè era logico ritenere – al momento del rilascio delle sue dichiarazioni – la presenza di un intento manifesto di non allontanarsi dal territorio nazionale. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nazionalità extracomunitaria dei testimoni e lo svolgimento di attività di prostituzione sono elementi che – ai fini del giudizio sulla futura presenza dei testi stessi – debbono essere valutati alla luce degli altri aspetti particolari del caso concreto, come è puntualmente avvenuto nella specie in cui è stato dato rilievo alla decisione della teste di opporsi al provvedimento di espulsione e di ottenerne la sospensione. Non è quindi suscettibile di censura in questa sede di legittimità il giudizio della corte d’appello laddove ha ritenuto che, al momento delle indagini preliminari, non esistevano condizioni tali che imponessero un incidente probatorio.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia, quindi, devono ritenersi regolarmente acquisite. Ai fini poi dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, e della corrispondente norma della CEDU, va rilevato che tali dichiarazioni, mai sottoposte ad un esame in contraddittorio, non hanno costituito la prova esclusiva o determinante della responsabilità dell’imputato, in quanto hanno trovato elementi oggettivi di riscontro, quali la deposizione dell’ispettore P. (sulla sorpresa in quasi flagranza da parte della polizia e sulla impossibilità della donna di restare seduta nell’auto), il certificato medico relativo alla parte lesa, l’esame del DNA. Quanto al terzo motivo, si osserva che la denunzia fatta dalla parte lesa in inglese era stata compresa sia dal medico dell’ospedale sia dall’isp. F. che svolgeva in quella occasione le funzione di interprete. Non è quindi ravvisabile una qualche irregolarità, e tanto meno una nullità o inutilizzabilità, dell’atto, stante il consolidato principio giurisprudenziale che, in tema di ricezione della denunzia orale di una persona straniera, la mancata nomina di un interprete non è causa di inutilizzabilità nè di nullità degli atti.

Quanto al quarto motivo, la mancata concessione della attenuanti generiche è stata congruamente ed adeguatamente motivata in relazione alla estrema gravità del fatto ed alla efferatezza della condotta, dimostrativa di dispregio per la dignità umana, nonchè per la mancanza di elementi positivi di valutazione.

Quanto al quinto motivo, si osserva che, stante il fatto così come accertato dai giudici del merito, la richiesta di applicazione dell’ipotesi di lieve entità era manifestamente infondata, sicchè la corte d’appello non era tenuta a motivare sul suo rigetto.

Quanto infine ai reati di estorsione e rapina, il giudice di primo grado aveva con congrua ed adeguata motivazione osservato che la prova della loro sussistenza era fondata sulle dichiarazioni della donna, ritenute credibili perchè confortate, in ordine alla violenza sessuale, dai ricordati riscontri oggettivi, e plausibilmente ritenute quindi attendibili anche in relazione ai soldi estorti con le minacce, alla rapina della catenina ed alla tentata rapina del telefonino, non riuscita anche per lo stato di ubriachezza dell’imputato e l’arrivo della polizia.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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