T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 7157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto in fatto che, con bando pubblicato in G.U., IV s. spec., n. 47 del 14 giugno 2002, il Ministero della Difesa indisse un concorso per l’arruolamento di 12.500 volontari in ferma breve nelle FF.AA. per l’anno 2003, con possibilità, alla fine della ferma, d’immissione nelle carriere iniziali, tra l’altro, della Guardia di finanza;

Rilevato che il sig. F.B., avendo partecipato al concorso de quo, è stato poi ammesso nella Forza armata prescelta, sicché, nell’ultimo semestre della predetta ferma, è stato sottoposto alla verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e di quelli morali;

Rilevato altresì che sig. B. rende nota l’emanazione della nota del 25 luglio 2006, notificata il successivo 4 settembre, con cui la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni ne ha disposto l’esclusione dall’arruolamento nella GDF, per esser stato soggetto a decreto penale di condanna in data 1° aprile 2004 per il reato di falsa dichiarazione o attestazione a pubblico ufficiale;

Rilevato quindi che il sig. B. ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando tal esclusione e deducendo in punto di diritto vari profili di censura, oltre a presentare, depositandoli il 26 novembre 2009, motivi aggiunti a seguito dell’intervenuta sentenza del 12 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Roma (X sez. pen.) l’ha assolto perché il fatto non costituisce reato;

Considerato in diritto che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in epigrafe, perché questo non fu notificato all’Avvocatura generale dello Stato, è stata già rigettata con l’ordinanza collegiale n. 1862/2010 in considerazione del fatto che l’Avvocatura s’è regolarmente costituita nel presente giudizio non (o non solo) per far constare espressamente tal vicenda, bensì difendendosi funditus nel merito della questione e presentando documentazione sul punto specifica;

Considerato invece che, in ordine all’eccezione d’improcedibilità del ricorso stesso, essa risulta fondata alla stregua della documentazione acquisita in esito all’ordine istruttorio di cui alla citata ordinanza;

Ritenuto infatti che il ricorrente, nella graduatoria di merito del concorso de quo, redatta dalla Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, a fronte dei 161 posti stabiliti per l’accesso al servizio permanente nella Guardia di finanza dei volontari provenienti dalle forze armate, si è collocato al posto n. 281 e che, entro il termine di efficacia della graduatoria, considerato il numero complessivo delle rinunce e delle defezioni, sono stati convocati per la frequenza del corso di formazione i candidati collocatisi fino al posto n. 175 della graduatoria finale;

Ritenuto quindi che, in ragione del collocamento del ricorrente in posizione non utile di graduatoria, anche considerato il disposto scorrimento entro il termine di efficacia della graduatoria stessa, il ricorso si appalesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio delle censure spiegate avverso l’atto di esclusione disposto dalla competente sottocommissione, in quanto anche in caso di rilevata fondatezza delle censure non sarebbe conseguibile il risultato utile concretamente auspicato;

Ritenuto, conseguentemente, che risulta infondata la pretesa risarcitoria azionata, per danni connessi al provvedimento di esclusione, considerato che, anche in caso di mancata esclusione, il ricorrente non avrebbe conseguito una posizione di graduatoria utile per l’arruolamento;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti anche in ragione della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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