Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Roma concesse le attenuanti generiche, ridusse la pena ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e confermò nel resto la sentenza 18.1.2020 del tribunale di Velletri, che aveva dichiarato F.D. colpevole del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., per avere compiuto atti sessuali con A.J., abusando del suo stato di inferiorità dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) che è stato omessa qualsiasi motivazione in ordine al secondo motivo di impugnazione relativo alla improcedibilità dell’azione penale per la mancanza di una querela validamente proposta, avendo la ragazza dichiarato di non ricordare nulla del fatto ed in particolare di avere avuto un rapporto sessuale.

2) omessa valutazione di una prova decisiva, ed in particolare delle dichiarazioni della giovane in sede di incidente probatorio quando ha dichiarato di non ricordare nulla, sicchè ogni atto dalla stessa proveniente che configuri una diversa ricostruzione della realtà doveva considerarsi non attendibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, invero, va rilevato che il motivo di appello relativo alla invalidità della querela proposta, era del tutto generico e manifestamente infondato, sicchè la corte d’appello non aveva obbligo di motivare sul suo implicito rigetto. Del resto, la corte d’appello ha anche ricordato che una parte delle denuncia querela era stata vergata direttamente dalla ragazza che aveva esplicitamente riferito di essere stata violentata all’interno dell’auto.

Quanto al secondo motivo, i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sugli elementi sulla base dei quali hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato, richiamando, tra l’altro, le dichiarazioni rese dalla ragazza in sede di denuncia e di incidente probatorio; i risultati dell’esame del liquido seminale del F. rinvenuto in diverse parti del corpo della ragazza; le deposizioni dei vari testi che quella sera avevano visto il F. e la ragazza in stato di ubriachezza; lo stato in cui la ragazza si trovava quando fu soccorsa dagli abitanti di una casa dopo essere stata abbandonata dall’imputato in una zona isolata. Il giudice di primo grado ha poi plausibilmente spiegato che la sensazione di paura provata dalla denunciante in sede di incidente probatorio aveva una indubbia valenza probatoria, mentre il fatto che in quella sede la ragazza avesse detto di ricordare solo qualche scena e la grande paura provata non inficiavano l’attendibilità delle denuncia sporta nell’immediatezza del fatto. Del resto, nella sua deposizione la ragazza aveva dichiarato di essere scappata dall’uomo che si era ritrovata accanto e che non aveva nessuna intenzione di avere un rapporto sessuale con qualcuno, circostanza questa riscontrata anche dalla deposizione dei due testi con i quali non era voluta salire in macchina.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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