Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30546 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/10/010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 13/10/09, appellata da G.G., imputato dei reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p. come contestato in atti e condannato alla pena di anni quattro di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorreva l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609 bis c.p., poichè G.G. non aveva percepito il dissenso della convivente in ordine ai rapporti sessuali consumati con la stessa;

2. che la Corte Territoriale, pur avendo qualificato la recidiva contestata come specifica ed infraquinquennale e non anche reiterata, aveva mantenuto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, senza indicare adeguata motivazione sul punto; il tutto, comunque, in violazione del principio del divieto della reformatio in pejus;

3. che la Corte Territoriale aveva illegittimamente ritenuto rilevante il vizio parziale di mente ai soli fini del reato ex art. 609 bis c.p. e non anche in ordine al reato di maltrattamenti, che, peraltro, doveva ritenersi assorbito in quello di violenza sessuale;

4. che i precedenti penali posti a base della contestata recidiva erano da ritenersi estinti, ex art. 445 c.p.p., comma 2, con conseguente esclusione della recidiva;

5. che, comunque, la pena inflitta era eccessiva, non rapportata all’entità dei fatti ed alla personalità di G.G..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa del ricorrente, presentava in data 28/06/011 memoria difensiva con la quale insisteva nelle sue richieste.

Evidenziava, altresì, che il Gup del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 09/04/011, aveva dichiarato estinti i reati di cui alla sentenza del Gup sede in data 12/02/97 (irrevocabile il 03/05/97) e quelli di cui al Decreto penale emesso dal Gup sede in data 29/05/03, divenuto esecutivo l’01/10/2004; per cui andava esclusa la contestata recidiva.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione ed alla determinazione della pena; Rigetto nel resto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in relazione ad entrambi i reati contestati, ex artt. 572 e 609 bis c.p..

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che G. G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere le seguenti condotte illecite: a) mediante percosse, ingiurie, comportamenti umilianti aveva sottoposto soprattutto la convivente C.R., nonchè la figlia G. G. ad un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile;

b) aveva costretto reiteratamente la convivente C.R. a subire rapporti sessuali imposti con violenza e minaccia.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., come contestato in atti.

L’assunto difensivo principale in relazione al reato, ex art. 609 bis c.p. – secondo cui il dissenso della convivente in ordine ai rapporti sessuali non era percepito da G.G. – è infondato poichè in palese contrasto con il quadro probatorio acquisito al processo.

Invero, come già evidenziato dalla Corte Territoriale, risulta che – nei periodi di tempo caratterizzati da condotta aggressiva del G. – la donna subiva i rapporti sessuali, imposti con violenza e minaccia, mentre la stessa piangeva e gridava per il dolore.

Le condotte illecite, inerenti ai citati reati, sono distinte e non sovrapponibili, con conseguente concorso di entrambi i reati contestati.

Sono fondate, invece, le censure attinenti al trattamento sanzionatorio nei termini che seguono:

1. la Corte Territoriale, una volta qualificata come recidiva specifica infraquinquennale (e non anche reiterata) quella contestata, doveva rinnovare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva, senza attestarsi sulla mera ripetizione del giudizio di equivalenza operata dal giudice di 1 grado. Peraltro, essendo intervenuta nelle more del processo la declaratoria di estinzione dei reati posti a base della recidiva, si impone una nuova valutazione della rilevanza delle circostanze generiche, ai fini della determinazione della pena, stante l’esclusione della recidiva.

2. Il vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p.p. – riconosciuto a G.G. perchè affetto da disturbo della personalità, tipo borderline – essendo inerente alla personalità dell’imputato nella sua globalità, era rilevante in ordine ad entrambi i reati contestati e non solo quanto alle condotte inerenti alle violenze sessuali, come, invece, ritenuto erroneamente dalla Corte Territoriale.

Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21/10/08, limitatamente alla statuizione inerente al trattamento sanzionatorio, come sopra precisato, con rinvio ad altra sezione della predetta Corte Territoriale.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *